Analisi di un caso di fatture per operazioni inesistenti in uno dei settori considerati a rischio, il commercio di auto… Che tipo di onere della prova grava sul contribuente accertato?
Quando si contesta l’illegittima detrazione dell’Iva, in quanto relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta.
Incombe, poi, sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.
E’ questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25106 del 10 novembre 2020, che investe un’operazione di acquisto e vendita di autovetture.
Dello stesso autore abbiamo pubblicato anche: “Fatture soggettivamente inesistenti: la prova della buona fede”
Il fatto
L’Agenzia delle entrate aveva notificato ad una s.r.l., esercente attività di vendita di autovetture nuove ed usate, due avvisi di accertamento con i quali, relativamente agli anni di imposta 2003 e 2004, aveva contestato, per quanto di interesse, l’illegittima detrazione dell’Iva sulle fatture passive ricevute dalla società E. s.r.l. per la vendita di autovetture in favore della ricorrente, atteso che si trattava di operazioni soggettivamente inesistenti.
Avverso i suddetti avvisi di accertamento la società aveva proposto separati ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Venezia che, previa riunione, li aveva parzialmente accolti.
Avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello principale e la società appello incidentale. La Commis