Il requisito di regolarità fiscale, quale presupposto per la partecipazione alle procedure di affidamento di un appalto, risponde all’esigenza di garantire l’Amministrazione relativamente alla solvibilità e solidità finanziaria del soggetto con il quale essa contrae. Esaminiamo come il Decreto Semplificazioni è intervenuto in materia di contratti pubblici. Quali modifiche ha apportato?
La regolarità fiscale negli appalti pubblici: premessa
L’art. 8, comma 5, lett. b), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (DL Semplificazioni), reca modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
La citata lett. b), modifica la disciplina dei motivi di esclusione recata dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).
E’ motivo di esclusione negli appalti la pendenza di accertamenti fiscali non definitivi?
Nelle certificazioni di cui all’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, devono essere evidenziati separatamente i carichi definitivamente accertati[1] da quelli non definitivamente accertati e rilevanti per effetto del mancato rispetto degli obblighi o degli impegni di pagamento assunti e ciò anche se non siano ancora transitati tra le pendenze definitive?
Il presente contributo vuole fornire una precisa risposta a siffatti quesiti alla luce del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (DL Semplificazioni).
Per approfondire l’argomento puoi leggere anche:
“D.L. Semplificazioni e cause di esclusione dalle gare di appalto”
Appalti pubblici: novella normativa
L’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici), prevede che un operatore economico è escluso “… dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”.
I requisiti ai fini dell’esclusione dalla procedura di appalto sono, pertanto, due:
- la violazione deve essere “grave” e la violazione è tale quando l’omesso pagamento di imposte e tasse è “superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, D.P.R 29 settembre 1973, n. 602”;
- la violazione deve essere “definitivamente accertata” e, sono tali “quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione”.
Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (DL Semplificazioni), convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, con l’art. 8, comma 5, lettera b), ha modificato il predetto comma 4 dell’art. 80 del Codice degli appalti pubblici, inserendo una nuova previsione in virtù della quale un operato