Dal Decreto Semplificazioni arrivano chiarimenti sulle cause di esclusione dalle gare di appalto: dal 17 luglio è in vigore la norma sulle violazioni non definitivamente accertate.
Il Decreto Semplificazioni sulle cause di esclusione dalle gare di appalto: premessa
L’art.8, del D.L.n.76 del 16 luglio 2020 – cd. “Decreto Semplificazioni” – è intervenuto sulle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 80 del D.L.gs. n.50/2016 – cd. Codice degli appalti – integrando il comma 4, prevedendo che:
“Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione”.
(Per approfondire…“Decreto Semplificazioni e Appalti Pubblici: nuove complicazioni per gli operatori economici” dell’Avv. Maurizio Villani)
Esclusione dalle gare di appalto: la norma ante modifica in vigore fino al 16 luglio 2020
Fino al 16 luglio 2020, in forza di quanto disposto dall’art. 80, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016, un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art.48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. n. 602/73.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
La norma post modifica in vigore dal 17 luglio 2020
In forza dell’integrazione operata dall’art.8, del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 all’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, dal 17 luglio 2010, un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento