Un approfondimento della recente affermazione della Cassazione sulla necessità di dimostrare analiticamente che il mancato versamento delle ritenute operate quali sostituti d’imposta non superi la soglia sanzionabile: non è sufficiente la sola verifica “a campione” delle certificazioni rilasciate ai sostituiti
In tema di delitto di omesso versamento di ritenute certificate, al fine di verificare se il reato è configurabile, non è sufficiente la sola verifica “a campione” delle certificazioni rilasciate ai sostituiti, in modo da pervenire ad una valutazione presuntiva dell’entità dell’inadempimento, ma è necessario che la verifica investa complessivamente tutte le certificazioni onde accertare se l’omesso versamento superi la soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice.
E’ questo il principio espresso dalla sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25988 del 15 settembre 2020.
Il fatto
La Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo, in forza della quale il legale rappresentante di una s.p.a. in liquidazione era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie, per il reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, quanto all’omesso versamento di ritenute fiscali operate alla fonte in relazione all’anno 2011, per un ammontare complessivo di euro 487.456,00.
Avverso la prede