Iscrizione elenco revisori dei conti degli enti locali: fino al 16 dicembre la presentazione delle domande

A far data da ieri 4 novembre e fino al 16 dicembre sono aperte le iscrizioni al registro dei revisori degl enti loocali.
I revisori già iscritti devono dimostrare di essere ancora in possesso dei requisiti richiesti pena la cancellazione.
I nuovi iscritti devono certificare il possesso dei requisiti.

Iscrizione elenco revisori dei conti enti localiIl Ministero dell’Interno ha reso noto che, a decorrere dalle ore 11.00 di ieri 4 novembre 2020, i soggetti già iscritti nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, formato in applicazione del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2012, di seguito Regolamento, sono tenuti, ai sensi dell’articolo 8 dello stesso Regolamento, a dimostrare il permanere dei requisiti previsti dall’articolo 3 a pena di cancellazione dall’elenco.

Dalla stessa data è possibile presentare domanda per l’inserimento nel predetto elenco dei revisori da parte di soggetti non iscritti e che siano in possesso, alla data di scadenza del termine utile appresso indicato, dei requisiti previsti dallo stesso articolo 3 del citato Regolamento.

Potranno presentare domanda di inserimento nell’elenco i soggetti interessati residenti nel territorio delle regioni a Statuto ordinario.

Con l’informativa n. 123 e con quella rettificativa n. 126 (rispettivamente del 28 e del 30 ottobre 2020), il CNDCEC evidenzia come il decreto del Ministero dell’Interno summenzionato abbia approvato l’avviso pubblico per il mantenimento dell’iscrizione e per la presentazione di nuove domande di iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali in vigore dal 1° gennaio 2021.

 

Iscrizione elenco revisori dei conti degli enti locali: i requisiti

Con riferimento ai requisiti, si ricorda che:

  • i crediti formativi validi sono quelli conseguiti nel periodo 1° gennaio-30 novembre 2020 a seguito della partecipazione a eventi formativi che hanno ricevuto la condivisione dei programmi da parte del Ministero dell’Interno;
     
  • il requisito relativo allo svolgimento di precedenti incarichi di revisore dei conti, richiesto per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 dell’elenco, deve riferirsi ad incarichi, della durata di un triennio ciascuno, svolti presso Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni.
    In caso di soggetto iscritto sia al Registro dei revisori legali che all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si terrà conto, ai fini del possesso del relativo requisito, dell’iscrizione con maggiore anzianità.

Le domande da parte dei soggetti non iscritti all’elenco 2020 dovranno essere presentate al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, esclusivamente per via telematica con la compilazione di apposito modello, contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti.

 

Termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco revisori degli enti locali

Il termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione, nonché delle domande dirette a mantenere l’iscrizione nell’elenco, è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 18.00 del 16 dicembre 2020.

A tal fine, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda che dovrà avvenire con le modalità di seguito indicate.

Le domande da parte dei soggetti non iscritti all’elenco 2020 dovranno essere presentate al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, esclusivamente per via telematica con la compilazione di apposito modello, tramite accesso alla home page del sito della Direzione centrale della finanza locale https://dait.interno.gov.it/finanza-locale, attraverso la selezione del link denominato: “Accedi all’area dei revisori” e successivamente di quello “Accedi alle banche dati”, tramite SPID o acquisendo la password per poter accedere alla compilazione del modello (fase di registrazione al sistema).

 

Modalità di dimostrazione del permanere dei requisiti per i soggetti iscritti nell’elenco 2020

Il sistema, al momento dell’accesso, propone tutti i dati già inseriti nella precedente iscrizione (con il solo aggiornamento automatico del numero di anni di iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o al Registro dei revisori legali), come dichiarati e riportati nel file firmato digitalmente e trasmesso per posta elettronica certificata

Il Ministero dell’Interno invita, quindi, a controllare l’attuale veridicità di quanto riportato nei dati e proposto automaticamente dal sistema.

Se non vengono apportate modifiche rispetto ai dati già inseriti (ad eccezione dell’indirizzo pec, della via di residenza, del numero telefonico e dello status di dipendente pubblico), l’interessato dovrà confermare gli stessi con le modalità indicate dal sistema, procedere all’inserimento dei crediti formativi conseguiti nel periodo 1° gennaio/30 novembre 2020 e, quindi, completare la procedura di iscrizione cliccando sul pulsante “Chiudi domanda” seguendo le indicazioni a video.

Dopo tale operazione non è richiesto l’invio del file firmato digitalmente.

Se la procedura è stata correttamente eseguita, entro 12 ore, l’interessato riceverà, dall’indirizzo pec della finanza locale sopra indicato, una comunicazione circa il buon esito dell’acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati dichiarati.

Solo il ricevimento di tale comunicazione comprova l’avvenuta acquisizione della domanda.

 

Modifica dei dati già dichiarati

Invece, nel caso in cui l’iscritto debba modificare i dati già dichiarati in sede di precedente iscrizione (ad eccezione dell’indirizzo pec, della via di residenza, del numero telefonico e dello status di dipendente pubblico), dovrà procedere alla compilazione del modello e alla trasmissione a mezzo pec del file firmato digitalmente con le modalità previste.

Si precisa che anche la modifica dei dati relativi agli incarichi già dichiarati, alla scelta delle fasce e delle province comporta l’invio del file firmato digitalmente.

L’indicazione del terzo incarico, richiesta lo scorso anno a scopo statistico, non è più necessaria.

In sintesi, una volta completata la compilazione del Modello anche con l’inserimento dei crediti formativi conseguiti nel periodo 1° gennaio/30 novembre 2020, i candidati dovranno:

  • chiudere la domanda;
     
  • generare il filepdf contenente i dati appena inseriti;
     
  • sottoscrivere il file con firma digitale e inviarlo via Pec dall’indirizzo indicato al momento dell’accesso al Sistema aprot@pec.interno.it;
     
  • attendere la conferma di buon esito dell’acquisizione: ricevuta di accettazione, ricevuta di consegna e comunicazione mail proveniente da prot@pec.interno.itdi acquisizione della domanda e riepilogo dei dati trasmessi o dell’eventuale non avvenuta acquisizione con relativo messaggio di errore (la sola ricevuta di consegna della domanda non è sufficiente a comprovare la regolare trasmissione).

Nella compilazione della domanda sarà richiesto di dichiarare il possesso dei requisiti previsti, sotto la propria responsabilità e con la consapevolezza delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci, e di non trovarsi nelle condizioni richiamate dall’art. 236, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), e dall’art. 2382 del codice civile, il quale prevede che non può essere nominato, “l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

 

Contributo annuo

E’ stato confermato l’obbligo per i soggetti che risulteranno iscritti nel nuovo Elenco di versare al Ministero dell’Interno il contributo annuo pari a Euro 25,00 di cui all’art. 4-bis, comma 2, del Dl. n. 79/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 131/12, entro il prossimo 30 aprile 2021.

 

A cura di Giovanna Greco

Giovedì 5 novembre 2020