La donazione di una partecipazione ad un familiare
Nel caso di donazione di una partecipazione effettuata a favore di familiari (coniuge e/o discendenti; non altri), che poi mantengono il controllo della società (ex art. 2359, comma 1 del c.c.), acquisito o integrato tramite la partecipazione donata, per i successivi 5 anni dalla data di donazione, la donazione stessa è esente da imposte.
Qualora la donazione di partecipazione di controllo coinvolgesse più beneficiari (sempre discendenti e/o coniuge), l'agevolazione spetterebbe solo se effettuata in comproprietà ai donatari stessi e se questi mantenessero congiuntamente il controllo per i successivi 5 anni dalla data di donazione, e non anche in caso di destinazione separata a ciascun singolo beneficiario che non consenta ad alcuno di essi di acquisire il controllo. In questo caso dovrà essere nominato un rappresentante comune.
L’esenzione non spetta invece se la donazione è effettuata a parenti in linea collaterale (Cass. n. 31333 del 29 novembre 2019; nella fattispecie, al figlio della sorella).
La donazione potrà anche essere attuata con atti plurimi (Interpello n. 257/2019).
Il controllo può essere raggiunto anche in modo indiretto, ovvero tramite società controllate (Ris. Agenzia Entrate n. 75/2010).
È importante segnalare come la necessità del controllo non sia invece applicabile alle società di persone (circolare Agenzia Entrate n. 3/E/2008). Pertanto la donazione di quote di società di persone al coniuge e/o ai figli è sempre esente dall’imposta sulle donazioni.
Quanto all’obbligo di proseguire l’attività per almeno 5 anni, dovrebbe r