Affrancamento del disavanzo di fusione a rischio di elusione
Con sentenza del 22 luglio 2020, n. 15583, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di parte erariale, risultante soccombente in secondo grado, in una causa in cui si contestava che l’operazione di affrancamento del disavanzo di fusione fosse a rischio di elusione.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto elusiva una riorganizzazione societaria complessa, portata a termine attraverso il trasferimento della partecipazione in una società italiana da parte di un soggetto italiano, con realizzo di una plusvalenza interamente tassata, ad una società finlandese, la quale, a sua volta, l’ha trasferita in capo ad una società italiana del medesimo Gruppo multinazionale.
Quest’ultima società, dopo avere acquisito il controllo nella società target, che nel frattempo aveva conferito ad una nuova società l’azienda, ha proceduto ad incorporarla.
L’Ufficio locale ha ritenuto l’operazione elusiva, in quanto la stessa sarebbe avvenuta senza valide ragioni economiche e sarebbe stata effettuata per godere della normativa di cui all’art. 6 del D.lgs. 358/1997, che prevedeva, a determinate condizioni, l’affrancamento gratuito del disavanzo di fusione.
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"L'accertamento di maggior valore di cessione degli immobili"]
"Affrancamento dei maggiori valori: conferimento di aziende, fusione, scissione"
Le conclusioni della Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto fondate le eccezioni dell’Ufficio, considerato che il complesso delle operazioni sopra indicate non ha evidenziato la sussistenza di ragioni economiche tali da poterne escludere la predisposizione in vista del solo conseguimento di un indebito risparmio d'imposta.
Secondo i giudici di legittimità, sarebbe evide