Il cash management escluso dal credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Il sistema di cash management, cioè un sistema di gestione del denaro contante che permette di operare in autonomia senza la manualità del cassiere, non è uno strumento agevolabile col credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro in epoca Covid19

Con la risposta all’interpello n. 480 del 19 ottobre 2020, le Entrate hanno escluso che il sistema di gestione del denaro contante (Cash Management) possa usufruire del credito d’imposta di cui all’art.120 del D.L. n. 34/2020, conv. con modif. in L. n. 77/2020.

 

Cash management escluso dal credito d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro: il quesito

cash mangement escluso credito imposta adeguamento ambienti di lavoroUna società intende acquistare un macchinario definito “Sistema di gestione del denaro contante” (Cash Management) la cui funzione è, su input del terminale di cassa (gestito manualmente dalla cassiera), quella di ricevere, riconoscere, contabilizzare, mettere in sicurezza e restituire il resto, eliminando ogni onere ed errore in relazione al denaro contante.

L’istante rappresenta che non si tratta di sistemi “self” ma di veri e propri cassetti automatici che sostituiscono il cassetto manuale e che lavorano in “collaborazione” con la cassa presidiata dal personale addetto, consentendo al cliente di effettuare autonomamente il pagamento in contante, e pertanto ritiene che il macchinario descritto possa usufruire del credito d’imposta di cui all’art. 120 del D.L. n. 34/2020, conv. con modif. in L. n. 77/2020.

Tali macchinari, infatti, favoriscono sia il distanziamento interpersonale (esercente-cliente), sia l’eliminazione dei contatti che si avrebbero attraverso il passaggio e la gestione “manuale” di denaro contante e, pertanto, facilitano l’attuazione delle prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid19.

 

Il parere delle Entrate

Le entrate, ricostruito il dettato normativo di riferimento e richiamate le precedenti indicazioni di prassi, ritengono che il dispositivo automatico che sostituisce il cassetto manuale della cassa e che, su input della stessa (gestita dal personale addetto), consente al cliente di effettuare il pagamento in contanti, compresa la ricezione del resto, in completa autonomia, non rientri tra gli investimenti agevolabili di cui all’articolo 120 del Decreto rilancio, “poiché si tratta di un intervento non rientrante tra quelli indispensabili per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa”.

 

La norma

L’articolo 120, del D.L. n. 34/2020, al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, nonchè in relazione agli investimenti in attività innovative.

Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro.

Pertanto, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo consentito di 48.000 euro.

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto a favore degli operatori con attività aperte al pubblico.

In particolare, deve trattarsi di:

  1. attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo);
     
  2. associazioni, fondazioni e altri enti privati compresi gli enti del Terzo settore.
    Il perimetro soggettivo di applicazione del credito d’imposta in questione investe:
     

    • gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
       
    • gli enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del T.U. n. 917/1986;
       
    • le stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del T.U.n.917/1986;
       
    • le persone fisiche e le associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del T.U. n. 917/1986 che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 dello stesso T.U. n. 917/1986.

Conseguentemente, rileva la circolare n. 20/E/2020, sono esclusi coloro che, svolgendo attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, conseguono redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del T.U. n. 917/1986.

Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività in funzione del regime fiscale adottato, devono ritenersi inclusi nell’ambito soggettivo:

  • i soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della L.190/2014;
     
  • i soggetti in regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011, conv. con modif. in L. n. 111/2011;
     
  • gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producono reddito d’impresa.

Resta fermo che i soggetti appena menzionati devono svolgere effettivamente una delle attività ammissibili, come individuate nella classificazione ATECO 2007[1].

Per quanto concerne le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, la circolare n. 20/E/2020 richiama quanto precisato nella circolare n. 9/E/2020, secondo cui il legislatore ha inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del T.U. n. 917/1986.

Tali soggetti sono inclusi tra i beneficiari dell’agevolazione, anche nell’ipotesi in cui non svolgano una delle attività sopra individuate.

Come rilevato nel corpo della circolare n. 20/E/2020, le spese in relazione alle quali spetta il credito d’imposta sono suddivise in due gruppi: quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili.

Interventi agevolabili

Interventi agevolabili necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure anti COVID-19

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a) quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica; b) gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”)

Investimenti agevolabili

Gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative

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tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. In merito alle nozioni di “innovazione” o “sviluppo”, occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente.
Ad esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

 

Precisa la circolare n. 20/E/2020 che:

è necessario che le tipologie di interventi agevolabili di cui al punto 1 siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali”.

Rileviamo che con due risposte ad interpello pubblicate entrambe il 16 settembre 2020, le Entrate hanno fornito ulteriori chiarimenti. In particolare:

  • con la risposta n.361 è stato affermato che l’acquisto e l’installazione di un ulteriore ascensore non rientra tra gli interventi espressamente menzionati al punto sub a), né è riconducibile alle ipotesi di cui al punto sub b): “le spese sostenute nel corso del 2020 per l’acquisto e l’installazione di un ulteriore ascensore non rientrano in relazione alle quali è possibile fruire del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’articolo 120 del cd. Decreto rilancio”;
     
  • con la risposta 362 si è ritenuto che siano inclusi tra le spese agevolabili anche tutti i costi relativi ad interventi accessori per i quali risulti dimostrabile (in termini di relazione causa-effetto) che la relativa realizzazione si è resa necessaria a seguito della messa in atto di quelli principali (agevolabili).
    Alla luce di ciò, possono essere considerate ai fini della fruizione del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro:

    “- le spese edilizie sostenute per il ripristino della pavimentazione degli ambienti nei quali risulta danneggiata la pavimentazione a seguito della rimodulazione degli stessi; 
     
    – le spese di rifacimento dell’impianto elettrico, compromesso dallo spostamento delle pareti interne a causa della rimodulazione degli ambienti come sopra descritto”.

    Resta fermo che, in tali termini:

    non risultano agevolabili interventi accessori che si riferiscano a zone diverse da quelle oggetto di rimodulazione, anche se realizzati per ragioni di carattere economico ed estetico; non rientrano tra le spese agevolabili di cui all’articolo 120 del decreto in esame le spese sostenute per l’acquisto di un compattatore, per l’installazione di un impianto di condizionamento/areazione e per l’installazione di un montacarichi, non essendo riconducibili né agli interventi edilizi né gli interventi per l’acquisto di arredi di sicurezza.
    Dalla documentazione fornita nell’istanza, inoltre, non risulta che si tratti di interventi prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali
    ”.

Ricordiamo che il credito d’imposta concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini Irap secondo le ordinarie modalità disposte per i singoli soggetti fruitori.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, o, in alternativa – entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito[2].

In proposito, si precisa che sia l’utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24, sia la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili.

La norma, inoltre, prevede che il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.

Pertanto, eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso.

Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta.

Come indicato nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020, la comunicazione relativa al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021.

Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

Sempre entro la stessa data è possibile:

  1. inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.
    L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
    Se l’ultima Comunicazione inviata contiene le spese relative a entrambi i crediti d’imposta in esame e la Comunicazione successiva si riferisce solo a uno dei due crediti d’imposta, per l’altro credito d’imposta resta valida l’ultima Comunicazione;
     
  2. presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

La Comunicazione sostitutiva e la rinuncia non sono ammesse se il credito precedentemente comunicato risulti ceduto ai sensi del punto.

 

Per ulteriori approfondimenti leggi: “Il contante può essere uno strumento di contagio in epoca Covid?”

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NOTE

[1] 551000 Alberghi; 552010 villaggi turistici; 552020 ostelli della gioventù; 552030 rifugi di montagna; 552040 colonie marine e montane; 552051 affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence; 552052 attività di alloggio connesse alle aziende agricole; 553000 aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte; 559010 gestione di vagoni letto; 559020 alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero; 561011 ristorazione con somministrazione; 561012 attività di ristorazione connesse alle aziende agricole; 561020 ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto; 561030 gelaterie e pasticcerie; 561041 gelaterie e pasticcerie ambulanti; 561042 ristorazione ambulante; 561050 ristorazione su treni e navi; 562100 catering per eventi, banqueting; 562910 Mense; 562920 catering continuativo su base contrattuale; 563000 bar e altri esercizi simili senza cucina; 591400 attività di proiezione cinematografica; 791100 attività delle agenzie di viaggio; 791200 attività dei tour operator; 799011 servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento; 799019 altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio; NCA 799020 attività di guide e degli accompagnatori turistici; 823000 organizzazione di convegni e fiere; 900101 attività nel campo della recitazione; 900109 altre rappresentazioni artistiche; 900201 noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli; 900202 attività nel campo della regia; 900209 altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche; 900400 gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche; 910100 attività di biblioteche ed archivi; 910200 attività di musei; 910300 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili; 910400 attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali; 932100 parchi di divertimento e parchi tematici; 932920 gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali; 960420 stabilimenti termali.

[2] Come indicato nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot.n.259854 del 10 luglio 2020, la comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere dal 1° ottobre 2020, ovvero, se la Comunicazione è inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della Comunicazione stessa. Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto telematicamente.

Dopo l’accettazione, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

In alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.

La comunicazione dell’ulteriore cessione del credito avviene esclusivamente da parte del soggetto cedente sempre telematicamente.

Il successivo cessionario utilizza il credito d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario.

 

A cura di Gianfranco Antico

Lunedì 23 novembre 2020