Le società non operative o in perdita sistematica, quando non ricadono in una delle cause di esclusione o di disapplicazione automatica, possono chiedere la disapplicazione della disciplina delle comodo facendo valere la sussistenza di “oggettive situazioni” che hanno reso impossibile lo svolgimento dell’attività d’impresa.
Le società non operative o in perdita sistematica non possono richiedere il rimborso o utilizzare in compensazione orizzontale l’eccedenza risultante dalla dichiarazione annuale IVA, né tale eccedenza – se richiesta a rimborso – può essere oggetto di cessione.
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Al fine di evitare tali preclusioni le società, quando non ricadono in una delle cause di esclusione o di disapplicazione automatica, possono disapplicare la disciplina delle comodo facendo valere la sussistenza di “oggettive situazioni” che hanno reso impossibile lo svolgimento dell’attività d’impresa in modo profittevole mediante la presentazione di un interpello probatorio, ovvero mediante autovalutazione.
La società di comodo può sbloccare l’erogazione del rimborso Iva anche solo presentando, nel corso della relativa istruttoria, una dichiarazione sostitutiva autonoma attestante la sussistenza delle “oggettive situazioni” atte a disapplicare la disciplina. In definitiva, autocertificazione in dichiarazione annuale o su richiesta dell’ufficio.
Sono queste le modalità che consentono alle società che non presentano l’interpello (probatorio), previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera b), legge 212/2000 (Statuto del contribuente), di ottenere il rimborso Iva.
Normativa
La disciplina fiscale delle società non operative è stata introdotta nell’ordinamento italiano dall’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La stessa è stata successivamente modificata dall’art. 35, commi 15 e 16, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
In particolare è stato disposto l’innalzamento delle percentuali utilizzate per stabilire se una società possa rientrare nel novero delle società non operative; l’innalzamento delle percentuali utilizzate per stabilire l’entità del reddito minimo che deve essere obbligatoriamente dichiarato dalle società non operative; l’impossibilità di chiedere a rimborso, di cedere o di utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l’Iva a credito; la possibilità di chiedere, al Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la disapplicazione delle norme antielusive qualora il contribuente evidenzi situazioni straordinarie che di fatto hanno reso impossibile il conseguimento dei parametri e degli obiettivi previsti dalle medesime disposizioni [1].
L’art. 30, comma 4, della Legge n. 724/1994 statuisce che le società di comodo non operative ai sensi del precedente co. 1, oppure in perdita sistematica (art. 2, comma 36-decies e 36-undecies, del D.L. n. 138/2011) non sono legittimate a chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva, né possono compensarlo ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e neppure cederlo a norma dell’art. 5, co. 4-ter , del D.L. n. 70/1988.
Dichiarazione sostitutiva
La C.M. n. 9/E/2016, par. 1, ha chiarito che la società di comodo per ottenere il rimborso Iva può, al fine di attestare il ricorrere delle “oggettive situazioni” di cui all’articolo 30, comma 4-bis della legge n. 724/1994, presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, mediante compilazione dell’apposito campo del quadro VX della dichiarazione Iva, per effetto della quale attesta una delle seguenti circostanze:
- è una start-up innovativa;
- supera il test di operatività previsto dall’art. 30, co. 1, della Legge n. 724/1994, e non è in perdita sistematica ai sensi dell’art. 2, co. 36-decies e 36-undecies , del D.L. n. 138/2011;
- presenta motivi di esclusione dalla disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30, co. 1, della Legge n. 724/1994, rilevante anche ai fini della disapplicazione della disciplina delle s