Un’approfondita analisi della normativa che regolamenta il cosiddetto lavoro extra, un istituto introdotto dal nostro ordinamento per fronteggiare l’aumento della domanda di mercato nel settore del turismo e dei pubblici esercizi.
Premessa generale
Il lavoro extra è un istituto dedicato al “settore del turismo e dei pubblici esercizi” introdotto nell’ordinamento giuridico con lo scopo di individuare soluzioni organizzative capaci di aiutare le imprese a fronteggiare la domanda di mercato (sono comprese in tale ambito, anzitutto, le attività ricettive (alberghi, villaggi, campeggi, etc.), di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti), dell’intermediazione (agenzie viaggi).
Nota
La legge non stabilisce una specifica disciplina del lavoro extra ma si limita a definire gli ambiti di manovra entro i quali la contrattazione collettiva può provvedere alla individuazione degli speciali servizi per la cui esecuzione è ammesso il ricorso a questa particolare tipologia di impiego (è richiesto l’intervento dei sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale).
Il lavoro extra di durata non superiore ai tre giorni: analisi della normativa generale
Nel settore del turismo ed in quello dei pubblici esercizi è possibile ricorrere all’assunzione di manodopera mirata all’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni (lavori “extra” e “di surroga”), secondo quanto previsto dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali (il personale extra e di surroga può essere assunto e lavorare regolarmente per un massimo di 3 giorni consecutivi).
I punti salienti della normativa da tenere in considerazione sono i seguenti:
1) assunzione dei lavoratori extra
come stabilito dall’art. 93 del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi in merito a “speciali servizi” per i quali si può accedere a lavoratori extra o in surroga è consentita l’assunzione dire