Facciamo il punto sulle modifiche in tema di licenziamenti collettivi e individuali introdotte dalla legge di conversione del Decreto Agosto. Quali i casi di esclusione dalle restrizioni? Cambia qualcosa in tema di revoca del licenziamento?
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 la legge n. 126/2020 di conversione del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020).
Come noto a far data dal 15 agosto 2020 è entrato in vigore il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020) che con l’articolo n. 14 ha modificato le norme in materia di “licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”.
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Nota
Occorre prestare molta attenzione in quanto un licenziamento illegittimo potrebbe essere dichiarato nullo, facendo scattare la reintegra e anche un indennizzo fino a 36 mensilità.
Vi è inoltre da dire che la norma non è scritta molto bene dando origine a rilievi di costituzionalità e a molti dubbi interpretativi.
Il Decreto Agosto: le deroghe al divieto di licenziamento
La nuova normativa in materia di licenziamento disposta dal Decreto Legge n. 104-2020 integra e modifica quella già emanata con il Decreto Legge n. 18-2020 e con il Decreto Legge n. 34-2020 stabilendo in buona sostanza quanto segue:
Deroghe al divieto di licenziamento
Il decreto “agosto” ha previsto delle vere e proprie eccezioni al divieto di recesso, individuando quattro ipotesi in cui il datore di lavoro può, a far data dal 15 agosto 2020, licenziare il lavoratore (art. 14, comma 3 d.l. 104/2020) ovvero:
- cessazione definitiva dell’attività dell’impresa: è ammesso il licenziamento in presenza di “cessazione definitiva dell’attività dell’impresa” “conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività”.
Nota
Solamente una totale e definitiva cessazione dell’impresa consentono al datore di lavoro di procedere con il licenziamento del personale (non è invece ammesso il licenziamento in presenza di trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c.).
- fallimento della società: le società interessate sono quelle che incorrono nel fallimento con la conseguente cessazione dell’attività (non deve esserci un esercizio provvisorio della stessa ma la cessazione della società).
Nota
In presenza di “esercizio provvisorio “per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i