In riferimento alla cessione della detrazione ecobonus, prevista dal Decreto Rilancio, ai fini dell’esercizio dell’opzione, non rileva la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata oppure, come nel caso del regime forfetario, ad un regime sostitutivo dell’IRPEF medesima.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 432, del 2 ottobre 2020, ha fornito interessanti chiarimenti in merito all’istituto della cessione ecobonus affermando che l’agevolazione è finalizzata ad incentivare l’effettuazione di interventi per migliorare l’efficienza energetica prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente.
In particolare l’Agenzia con la citata risposta ha trattato la casistica di un professionista in regime forfetario che vuole cedere il proprio credito ecobonus.
(Per approfondire...“Ecobonus, cessione del credito e sconto in fattura: normative 2019 e 2020 a confronto” di Vincenzo Mirra e Fabrizio Stella)
Cessione ecobonus al familiare: il caso
Il soggetto istante espone di essere un libero professionista in regime forfetario con esclusivo reddito da lavoro autonomo, per l’anno 2019 e per l’anno in corso, e fa riferimento alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), con la quale è stata estesa la facoltà di cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica (cd. ecobonus), anche per le singole unità immobiliari.
Il professionista istante rappresenta che intende effettuare sulla propria abitazione interventi di riqualificazione energetica (posa serramenti e infissi) e chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante, al proprio genitore finanziatore dei suddetti interventi.
La cessione del credito ecobonus
Dal 1° gennaio 2016 è prevista la possibilità di cedere il credito derivante dalla detrazione Irpef spettante per gli interventi di riqualificazione energetica.
Le regole per la cessione sono diverse a seconda dell’anno in cui sono stati effettuati gli interventi.
Le modalità di cessione del credito relativo alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (detrazioni del 65, 70 e 75%) per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici sono state definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017.
Un’importante novità è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2018, che ha previsto la possibilità di cedere la detrazione anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulla singola unità immobiliare (non solo, quindi, per quelli relativi alle parti comuni di edifici condominiali).
Ai sensi dell’articolo 121, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con