Riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica: cedibile l’intero credito sisma ed ecobonus

E’ possibile cedere l’intero credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ad interventi sisma+ecobonus, alla società che fornisce gli avvolgibili, infissi e schermature solari, “beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili”.

riduzione rischio sismicoDetrazione per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica: cedibile l’intero credito

E’ possibile cedere l’intero credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ad interventi sisma+ecobonus, alla società che fornisce gli avvolgibili, infissi e schermature solari, “beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili”, per apporfondimenti: Cessione credito Ecobonus e Simabonus: come si procede e le novità

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Fisco & immobili dopo il Decreto Rilancio

 

VIDEO-CORSO ACCREDITATO IN DIRETTA il 12/06/2020
ORE: 16:00 – 18:00 
RELATORE: Nicola Forte

Il Decreto Rilancio prevede numerose iniziative e bonus fiscali anche per quanto riguarda il settore immobiliare, che è uno dei cardini dell’economia italiana.

In questa videoconferenza focalizzeremo la nostra attenzione su due dei punti più interessanti:

  • l’Ecobonus al 110% per i lavori di riqualificazione energetica;
  • il credito d’imposta per gli immobili locati alle attività produttive
  • le novità IMU per il 2020.

Entrambi i provvedimenti nascondono delle trappole che spiegheremo nella videoconferenza

Durante la diretta sarà anche possibile porre quesiti e interagire con il relatore tramite chat. 

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Proprietario immobile anche socio e amministratore SRL che partecipa ai lavori

Non rileva la circostanza che il proprietario dell’immobile sia anche socio e amministratore delegato della Srl che partecipa nella fornitura e posa in opera degli infissi.

Resta inteso che la detrazione in questione (sisma+ecobonus), in quanto alternativa alla fruizione delle detrazioni distintamente previste per ciascuna categoria di intervento, competerà in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini della spettanza delle due detrazioni che sostituisce.

In particolare, con riferimento agli interventi ecobonus, gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile.

Inoltre, per effetto della possibile sovrapposizione delle disposizioni agevolative, laddove gli interventi in questione di sisma+ecobonus possano essere teoricamente compresi anche tra quelli agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis del Tuir, potranno essere ammessi, a fronte delle medesime spese, ad una sola delle predette detrazioni; il limite di spesa agevolabile è unico in quanto riferito all’immobile.

Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 137 del 22 maggio 2020.

 

Il caso del fabbricato diruto

Con la successiva risposta n. 138 del 22 maggio 2020 l’Agenzia delle entrate affronta anche del sisma bonus ed eco bonus per un “fabbricato diruto”: è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa, anche per le spese sostenute per interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive, sempreché concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione.

Sarà necessario, in particolare, che l’immobile oggetto degli interventi sia dotato, negli ambienti in cui si realizzano gli interventi agevolabili, di impianto di riscaldamento e che risulti classificato “unità collabente” e, dunque, iscritto nel Catasto fabbricati alla data di richiesta del titolo abilitativo dal quale deve, inoltre,risultare che l’intervento sia di recupero del patrimonio edilizio.

Al verificarsi delle dette condizioni, e nel rispetto di ogni altro adempimento previsto ai fini delle detrazioni, va applicata su un ammontare delle spese non superiore ad euro 136.000 per ciascuna delle tre unità immobiliari costituenti inizialmente l’edificio oggetto degli interventi.

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Lunedì 25 maggio 2020

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano pubblicato su CommercialistaTelematico