Il decreto Semplificazioni è intervenuto sulle procedure di adeguata verifica della clientela, nel rispetto delle norme in tema di antiriciclaggio. Cosa cambia nella pratica con la verifiche a distanza della clientela?
Decreto semplificazioni: misure di semplificazione della procedura di adeguata verifica della clientela
Il decreto Semplificazioni (D.L. n.76/2020, convertito dalla Legge n.120/2020), all’articolo 27, introduce misure di semplificazione concernenti la procedura di adeguata verifica della clientela.
In ottemperanza alla normativa UE, si eliminano gli oneri non necessari, semplificando e rendendo meno oneroso l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica dei clienti nei rapporti contrattuali che si perfezionano a distanza.
Identificazione a distanza e adeguata verifica dell’identità digitale del cliente
Le modifiche apportate agli articoli 1, 18 e 19 del decreto antiriciclaggio hanno eliminato la necessità di verificare il documento d’identità e i suoi estremi quando l’identificazione avviene a distanza, secondo le condizioni di sicurezza e attendibilità imposte dagli standard nazionali ed europei.
Nella nuova formulazione del 1° comma, lett. a) dell’articolo 18, si prevede che il cliente sia identificato sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.
La stessa identificazione opera nei confronti dell’esecutore, anche in relazione alla verifica dell’esistenza e dell’ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente.
Nel caso in cui tale verifica avvenga a distanza tramite gli strumenti di verifica dell’identità digitale con livello di sicurezza significativo in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 910/2014, ai fini dell’identificazione sicura del cliente, non è più necessaria l’esibizione del documento di identità.
La verifica in presenza
L’esibizione del documento resta obbligatoria in tutti i casi di verifica in presenza del cliente.
Decreto antiriciclaggio (D.lgs. n. 231 del 21/11/2007) e identificazione del cliente
La prima parte della lett. a), 1° comma, dell’art.19 del decreto antiriciclaggio, recita espressamente quanto segue:
“l’identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell’esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell’acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d’identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico.
Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l’identificazione del titolare effettivo”.
Al successivo punto 2, riformulato, viene stabilito che:
“l’obbligo d’identificazione si considera assolto anche senza la presenza fisica, in caso di clienti in possesso di un’identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, nell’ambito del Sistema di cui all’art. 64 del Dl n.82/2005 e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un’identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, rilasciata nell’ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell’elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell’art. 9 del regolamento UE n. 910/2014, o di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata ovvero identificati per mezzo di procedure d’identificazione elettronica sicure e regolamentate, autorizzate o riconosciute dall’Agenzia per l’Italia digitale”.
Conclusioni su antiriciclaggio e adeguata verifica della clientela
In finale di analisi, le modifiche normative considerano l’obbligo d’identificazione assolto anche quando i clienti, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall’articolo 4 del Regolamento Delegato UE 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017, “dispongono un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all’obbligo d’identificazione”.
Questa modalità d’identificazione e adeguata verifica dell’identità può essere utilizzata solo con riferimento ai rapporti relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonché a strumenti di pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, con esclusione dei casi in cui le carte, i dispositivi o gli strumenti sono utilizzabili per generare l’informazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento.
Se desideri approfondire, puoi leggere…Adeguata verifica della clientela dello studio professionale: la dichiarazione dell’amministratore di società
A cura di Angelo Facchini
Martedì 6 ottobre 2020
Tool in Excel per Antiriciclaggio Commercialisti
Adeguata verifica della clientela + Valutazione del rischio dello studio
secondo le nuove regole tecniche CNDCEC
Adeguata verifica della clientela
La procedura di valutazione della clientela effettuata secondo le disposizioni CNDCEC è da considerarsi:
- consigliabile, per qualsiasi categoria di soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio;
- obbligatoria, per i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, a partire dal 1 Gennaio 2020.
uesto tool di lavoro in Excel consente di effettuare con facilità la valutazione del rischio cliente secondo le disposizioni emanate dal CNDCEC con la “regola tecnica n. 2” in attuazione dell’art. 11 c.2, D.Lgs. 231/2007.
L’esito della valutazione determinerà l’applicazione delle misure di adeguata verifica previste in relazione allo specifico rischio misurato.
Il tool consente di produrre la stampa della scheda di valutazione (elemento da acquisire obbligatoriamente e custodire nel fascicolo del cliente) e di gestire la documentazione da acquisire per la corretta alimentazione del fascicolo del cliente.
Questo utilissimo strumento di lavoro è anche semplice da utilizzare, anche grazie ad un menu grafico ed intuitivo che consente di avere sempre a portata di mano gli strumenti necessari a gestire il singolo “step” della fase di elaborazione della valutazione.