Titolare effettivo: quali obblighi in vigore?

Si attende l’esito della sentenza del Consiglio di Stato sul registro dei titolari effettivi. La questione sta tornando di moda perché sarebbe tempo di confermare le informazioni sulla titolarità effettiva entro un anno dalla precedente comunicazione (o dall’ultima variazione)…

Come ben noto, ai fini antiriciclaggio, l’art. 21 del D.Lgs. 231/2007 prevede che le imprese dotate di personalità giuridica, e quindi dotate di autonomia patrimoniale perfetta tenute alla iscrizione al Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., nonché le persone giuridiche private diverse dalle imprese, hanno l’obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica (ed in esenzione dell’imposta di bollo) le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva, ai fini della conservazione di tali informazioni in apposita sezione.

 

Obbligo di comunicazione del titolare effettivo: a che punto siamo?

titolare effettivo obbligoIl 9.10.2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) del 29.9.2023 che attesta l’operatività del Registro dei titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private (sezione autonoma), nonché di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust (sezione speciale).

La comunicazione del titolare effettivo rivolta all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente è effettuata con invio telematico mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE, approvato con il DM 12.4.2023.

L’art. 3 comma 3 del DM 55/2022 stabilisce che le informazioni sulla titolarità effettiva devono essere costantemente aggiornate e, a tal fine, i soggetti obbligati comunicano eventuali variazioni delle stesse “entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione”. Ai sensi dell’art. 11 co. 2 del DM 55/2022, il Registro dei titolari effettivi tiene traccia delle variazioni intervenute e le certifica entro il limite temporale di dieci anni.

Quanto ai termini per la prima comunicazione, ai sensi dell’art. 3 co. 6 ultimo periodo del DM 55/2022 le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema.

Il termine, quindi, sarebbe scaduto l’8.12.2023, ma, trattandosi di giorno festivo, seguìto da un sabato e una domenica, è slittato a lunedì 11.12.2023. Ciò in base all’art. 3 comma 2 del DPR 558/1999, ai sensi del quale la presentazione delle domande al Registro delle imprese il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è reputata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.

 

Il contenzioso amministrativo

Con l’ordinanza n. 8083/2023 emessa il 7.12.2023 la sezione quarta del TAR del Lazio ha sospeso la scadenza, fissata all’11.12.2023, per le comunicazioni dei titolari effettivi al Registro delle imprese. Il TAR ha accolto l’istanza cautelare di sospensione presentata da Assoservizi fiduciari e da altre associazioni fiduciarie nei confronti del MIMIT, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle finanze, nonché dell’Unione italiana delle camere di commercio.

Il tribunale Amministrativo regionale ha ritenuto di concedere la sospensiva tenendo conto della “rilevanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise, in modo irreparabile, dall’imminente scadenza del termine per l’adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 21, comma 3, del D.Lgs. 231/2007“.

Il TAR aveva dunque sospeso l’efficacia del decreto MIMIT del 29.9.2023, bloccando la scadenza dell’11.12.2023 almeno fino al 27.3.2024, data in cui è stata fissata l’udienza di merito.

Successivamente, con le sentenze pubblicate il 9.4.2024, il TAR del Lazio ha dichiarato come infondati i sei ricorsi presentati dalle diverse associazioni fiduciarie.

Subito dopo, con le ordinanze pubblicate il 17.5.2024, il Consiglio di Stato ha accolto le richieste cautelari presentate da diverse associazioni fiduciarie contro le sentenze del TAR del 9.4.2024, sospendendone l’esecutività, e ha fissato per la trattazione del merito dei ricorsi in appello le udienze pubbliche del 19 settembre 2024.

Va osservato che la sospensione prevista nelle more del giudizio riguarda l’operatività del Registro dei Titolari Effettivi, mentre la comunicazione dei titolari effettivi e le variazioni circa la titolarità effettiva continuano ad essere consentite.

 

Quali gli obblighi sospesi?

Vista la situazione descritta sopra, sono sospesi:

  1. l’azione sanzionatoria (articolo 4, comma 2 del decreto 11 marzo 2022 n. 55) essendo stato sospeso il termine per la presentazione della comunicazione;
  2. i controlli a campione sulle istanze ricevute (articolo 4, comma 2 del decreto 11 marzo 2022 n. 55);
  3. l’accreditamento dei soggetti obbligati all’adeguata verifica (articolo 6 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55);
  4. la consultazione e l’accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori di legittimo interesse (articoli 5, 6 e 7 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55).

A tal proposito, sul portale web dedicato alla comunicazione/consultazione dei dati del titolare effettivo è precisato che:

“A seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, è sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati”.

 

E quali obblighi sussistono sulla comunicazione del titolare effettivo?

Pur essendo sospesa l’azione sanzionatoria, va tuttavia evidenziato che non risulta al contempo sospesa l’obbligatorietà dell’adempimento comunicativo.

I soggetti obbligati risultano pertanto tenuti ad effettuare la comunicazione al registro delle imprese sia in relazione alle nuove costituzioni che alle variazioni intervenute rispetto alla precedente comunicazione, entro i successivi trenta giorni.

Ma più in generale, l’adempimento tornerà di grande attualità con riferimento all’obbligo (previsto dall’art. 3 co. 3, del D.M. 55/2022) di confermare le informazioni sulla titolarità effettiva entro un anno dalla precedente comunicazione (o dall’ultima variazione).

 

Attenzione alle variazioni successive!

Si deve seguire attentamente l’evoluzione del giudizio presso il Consiglio di Stato

Ne consegue che, per taluni soggetti già a partire dal corrente mese di Ottobre è necessario attivarsi per la trasmissione della comunicazione di conferma (la relativa funzione sarà implementata in questi giorni sulla piattaforma DIRE).

Per completezza segnaliamo che l’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 c.c., ovvero da 103,00 a 1.032,00 euro (art. 21 comma 1 e co. 3 del D.Lgs. 231/2007).

Se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Ad ogni modo, va ricordato che i termini per l’adempimento sono attualmente sospesi, in attesa di conoscere la pronuncia del Consiglio di Stato sopra ricordata, anche – si precisa – che le comunicazioni possono essere inviate ed evase dalle Camere di Commercio.

 

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Claudio Sabbatini, Paolo Pistoni e Massimiliano De Bonis

Lunedì 14 Ottobre 2024