Dopo la sospensione dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo, il TAR ha tenuto un’udienza il 27 marzo senza novità. Gli obblighi restano sospesi fino alla sentenza. Si ipotizza che il TAR possa deferire la questione alla Corte di Giustizia UE per revisionare l’accesso al Registro, ma fino ad allora non ci sono rischi sanzionatori per mancate comunicazioni.
All’indomani della pubblicazione della sospensione dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo, pubblicammo un contributo (“Sospensione dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo: che fare adesso?”) in cui venivano date indicazioni su alcune questioni pratiche conseguenti.
Giunti alla fatidica data del 27 marzo, data dell’udienza prevista presso il TAR, non si sono avute notizie in merito, sicché in tanti ci si è chiesti cosa occorresse fare.
La cosa che ha più preoccupato gli addetti ai lavori è se la data prevista per l’udienza implicasse ex se la riapertura dei termini per la comunicazione dei titolari effettivi al Registro delle imprese.
Al riguardo, ci sentiamo assolutamente certi nel poter dire che così non è: per parlare di riapertura dei termini occorre sicuramente attendere la pubblicazione del provvedimento giurisdizionale di merito del TAR.
Obbligo di comunicazione del titolare effettivo a che punto siamo?
Nel corso dell’udienza, la sezione del TAR del Lazio ha trattenuto in decisione il giudizio, sicché fino alla data della pubblicazione da parte del TAR della sentenza, gli effetti degli atti impugnati rimarranno sospesi per effetto dell’ordinanza originaria del TAR e, conseguentemente, sono sospesi anche gli obblighi di comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi previsti dai provvedimenti impugnati.
Tutto questo d’altronde è confermato dalla ordinanza di sospensione del TAR n. 8083/2023, laddove è stato indicato che gli effetti della sospensione cautelare disposta devono protrarsi fino alla definizione del giudizio in modo da non compromettere la questione oggetto del giudizio fino a quel momento.
Quali gli scenari nel caso in cui la sentenza respinga l’istanza di annullamento di tale obbligo?
Al riguardo, non c’è dubbio che i termini andrebbero a riaprirsi, auspicando un congruo periodo concesso dalla stessa sentenza per la comunicazione.
In verità, quello che ci sentiamo di prevedere è uno spostamento della “patata bollente” da parte del TAR nelle mani della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in ragione della necessità di rivedere la regolamentazione relativa all’accesso al Registro.
Ad ogni modo, per il momento nessun problema: nessuna riapertura dei termini e, soprattutto, nessun rischio sanzionatorio per chi omette di effettuare la comunicazione dei titolari effettivi in questo lasso temporale.
Danilo Sciuto
Venerdì 5 Aprile 2024