Titolare effettivo: che fare, dopo che le istanze di annullamento sono state rigettate?

Ora che il TAR ha rigettato le istanze contro l’obbligo di censimento dei titolari effettivi negli appositi registri tenuti presso la Camera di Commercio: quali sono i termini per adempiere? quali i rischi di sanzione?

Confermato l’obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo: il TAR del Lazio rigetta i ricorsi

titolare effettivo tarL’istanza di annullamento del decreto 29/9/2023, contenente tra l’altro l’obbligo di comunicazione del titolare effettivo agli uffici del registro delle imprese è stata rigettata dalla IV sezione del TAR Lazio, investita della problematica.

Tutti e quattro i motivi di ricorso sono stati dichiarati infondati. Di conseguenza, resta legittimo l’obbligo su citato e i soggetti interessati che alla data del 6/12/2023 non avevano provveduto dovranno farlo entro un lasso temporale che verosimilmente verrà regolamentato nei prossimi giorni.

Proprio pochissimi giorni fa ho scritto un contributo relativo allo stato dell’arte, dal punto di vista dell’adempimento, in merito alla comunicazione al Registro Imprese del c.d. Titolare Effettivo.

Nella giornata del 9, ovvero martedì scorso, sono state pubblicate le sei sentenze (una per ricorso) dell’investito TAR del Lazio, con le quali i sei ricorsi presentati da diverse associazioni fiduciarie sono stati giudicati infondati.

Tralasciamo di fare l’excursus della vicenda, fin troppo nota, nonché di evidenziare le motivazioni per cui tali ricorsi sono stati rigettati, posto che la relativa conoscenza interessa solo chi si dovrà occupare di produrre eventuale appello dinanzi al Consiglio di Stato, mentre agli addetti ai lavori tali argomentazioni poco cambiano, dovendosi trovare di fronte al comportamento da assumere.

 

Che fare ora?

Come del resto già anticipato nel summenzionato contributo, da oggi non scatta alcuna sanzione, né altra conseguenza se non quella di presentare tale comunicazione, esattamente come si doveva fino a giorno 5 di dicembre scorso, giorno antecedente a quello di sospensione dell’obbligo.

 

Ma il dubbio è: entro quale termine?

Ripetiamo quanto già scritto qualche giorno fa: è auspicabile che il Ministero (delle Imprese e del made in Italy) intervenga per individuare un congruo termine entro il quale le imprese che ancora non lo hanno fatto possano effettuare la comunicazione, essendo da escludere che il termine originario riprenda a partire da oggi, in quanto resterebbero pochissimi giorni per l’adempimento.

Il consiglio è comunque quello di provvedere prima possibile, posto che comunque alla data di sospensione la pratica avrebbe dovuto essere in fase di conclusione – se non già pronta per l’invio – posto che verosimilmente il rinvio della scadenza verrà a cadere nel pieno del periodo dichiarativo, in cui si ha bisogno di tutto fuorché di altre scadenze.

 

NdR: potrebbe interessarti anche…La comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese: guida pratica operativa

 

Danilo Sciuto

Giovedì 11 Aprile 2024

 

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