Il D.Lgs. 21/11/2007 n. 231, che ha recepito la IV Direttiva in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ha subito significative modifiche ad opera del D.lgs. 25/5/2017 n. 90.
L’assenza di procedure operative per l’esecuzione degli adempimenti relativi all’adeguata verifica della clientela ha indotto Il CNDCEC ad elaborare, con un documento datato 22/05/2019, specifiche procedure redatte nel rispetto dei principi generali dettati dal legislatore, nonché delle disposizioni attuative contenute nel D.M. 3/2/2006, n. 141 e nel provvedimento U.I.C. 24/02/2006.
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Adeguata verifica della clientela: obblighi del cliente
Il cliente (l’imprenditore individuale, la Società, eccetera) è obbligato, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 231/07, a fornire, per iscritto e sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire allo studio professionale di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
Si tratta di un obbligo la cui inosservanza è sanzionata penalmente.
A tal proposito l’art. 55 comma 3, dispone che:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro”.
Gli studi professionali assicurano che le informazioni acquisite nell’espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente disponibili a: MEF, UIF, DIA, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, Agenzia delle entrate, per l’esercizio delle rispettive attribuzioni.
Procedura
Da un punto di vista operativo, il professionista farà compilare e sottoscrivere dal cliente la dichiarazione di cui al format proposto in allegato AV.4.
L’effettiva identificazione del titolare effettivo avviene quindi mediante dichiarazione rilasciata e sottoscritta dal cliente.
Le Linee guida approvate dal CNDCEC il 22 maggio 2019, al par. 3.1.2, precisano che:
“il soggetto obbligato (professionista) non è tenuto ad acquisire copia del