Adeguata verifica della clientela dello studio professionale: la dichiarazione dell’amministratore di società

di Antonino & Attilio Romano

Pubblicato il 14 maggio 2021

In caso di cliente SRL come viene gestita l'adeguata verifica ai fini antiriciclaggio? Alcuni utili suggerimenti per il professionista...

adeguata verifica clientela studio professionaleIl D.Lgs. 21/11/2007 n. 231, che ha recepito la IV Direttiva in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ha subito significative modifiche ad opera del D.lgs. 25/5/2017 n. 90.

L’assenza di procedure operative per l’esecuzione degli adempimenti relativi all’adeguata verifica della clientela ha indotto Il CNDCEC ad elaborare, con un documento datato 22/05/2019, specifiche procedure redatte nel rispetto dei principi generali dettati dal legislatore, nonché delle disposizioni attuative contenute nel D.M. 3/2/2006, n. 141 e nel provvedimento U.I.C. 24/02/2006.

 

Sullo stesso argomento puoi leggere: Antiriciclaggio: la nuova procedura di adeguata verifica della clientela a distanza

 

Adeguata verifica della clientela: obblighi del cliente

Il cliente (l’imprenditore individuale, la Società, eccetera) è obbligato, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 231/07, a fornire, per iscritto e sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire allo studio professionale di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Si tratta di un obbligo la cui inosservanza è sanzionata penalmente.

A tal proposito l’art. 55 comma 3, dispone che:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro”.

Gli studi professionali assicurano che le informazioni acquisite nell’espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente disponibili a: MEF, UIF, DIA, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, Agenzia delle entrate, per l’esercizio delle rispettive attribuzioni.

 

Procedura

Da un punto di vista operativo, il professionista farà compilare e sottoscrivere dal cliente la dichiarazione di cui al format proposto in allegato AV.4.

L’effettiva identificazione del titolare effettivo avviene quindi mediante dichiarazione rilasciata e sottoscritta dal cliente.

Le Linee guida approvate dal CNDCEC il 22 maggio 2019, al par. 3.1.2, precisano che:

“il soggetto obbligato (professionista) non è tenuto ad acquisire copia del