Superamento della soglia di euro 65.000: la fattura emessa per conto dell’A.S.D.

di Antonino & Attilio Romano

Pubblicato il 11 settembre 2020

Esonero dalla fatturazione elettronica per le ASD che hanno esercitato l’opzione del regime agevolato e conseguito proventi inferiori ad € 65.000. In caso di superamento sussiste l’obbligo dalla fatturazione elettronica assolvibile dal cessionario/committente soggetto passivo d’imposta per conto dell’associazione.

superamento 65000 euro fattura asdCome noto, nel 2018 sono state introdotte importanti novità normative in tema di fatturazione elettronica, che fanno seguito alle disposizioni della legge di Bilancio 2018 e ai diversi interventi normativi conclusisi con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019, nonché con la legge 11 febbraio 2019, n. 12.

In sintesi, come osservato dalla C.M. 17 giugno 2019, n. 119, la fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è, dal 1° gennaio 2019, l’unica ammessa per documentare cessioni e prestazioni rilevanti ai fini IVA.

Tale strumento vuole razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, ed ha come necessario presupposto l’obbligo di documentare un’operazione tramite fattura (e ciò, ad esempio, anche nell’ipotesi di passaggio di beni tra attività separate ai sensi dell’articolo 36 del decreto IVA, ovvero nel caso di esercizio della rivalsa ai sensi dell’articolo 60, settimo comma, del medesimo decreto), lasciando impregiudicate quelle fattispecie in cui l’operazione può essere documentata differentemente (si pensi, ad esempio, agli scontrini ed alle ricevute fiscali, o agli altri strumenti individuati dai decreti che hanno dato applicazione all’articolo 73 del decreto IVA, norma rimasta invariata).

 

Le eccezioni soggettive alle disposizioni in tema di fatturazione elettronica: il mancato superamento dell