Gli enti non commerciali che svolgono attività d’impresa in via non prevalente devono rispettare il limite di 5 milioni di ricavi. Gli enti che svolgono solo attività istituzionale, invece, non soggiacciono a tale limite.
Sul punto, però, la norma e il documento interpretativo di prassi non brillano per chiarezza.
Bonus locazione: la norma (articolo 28, DL 34/2020) e la circolare
Il comma 1 riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per questi soggetti è richiesto, quale condizione soggettiva per la fruizione del beneficio, del conseguimento di ricavi/compensi del 2019 (nel caso di periodo “solare”) non superiore a 5 milioni di euro.
Il credito d’imposta spetta in relazione al “canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo” (come si nota non si fa riferimento ai contratti di affitto di azienda).
Sul punto la CM 6 giugno 2020, n. 14/E si rivela imprecisa laddove afferma che “Il comma 1 individua come beneficiari del credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”, quest’ultimo disciplinato, invece, dal comma 2.
Il comma 2 riduce la percentuale di credito d’imposta (dal 60% al 30%) per i “contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobi