Il decreto di agosto 2020 prevede alcune proroghe agli ammortizzatori sociali per l’emergenza CoronaVirus: puntiamo il mouse sul rinnovo della Cassa Integrazione.
Il DL n. 104/2020 (decreto agosto) ha sancito una proroga degli ammortizzatori sociali per Covid-19. Sono interessati i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa.
Ammortizzatori sociali per Covid-19: durata massima
In tema di ammortizzatori sociali per l’emergenza Covid-19, il legislatore ha esteso la durata fino a 18 mesi in totale.
Sono coinvolti i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa nel corrente anno per effetto della pandemia.
Al fine possono presentare istanza per la concessione di:
- Cassa integrazione ordinaria;
- Assegno ordinario;
- Cassa integrazione in deroga.
Nuova richiesta ammortizzatori e contributo
La durata massima è così regolata: dopo le prime 9 settimane, altre 9 settimane per un totale di 18 settimane.
Le ultime 9 devono essere richieste nell’arco di tempo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Per questa nuova richiesta i datori di lavoro devono versare un contributo addizionale determinato dalla differenza tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 con quello del 2019, calcolato come segue:
- 9% della retribuzione non erogata durante la CIG, se la riduzione del fatturato è pari o inferiore al 20%;
- 18% della retribuzione non erogata durante la CIG, se non c’è stata alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo aggiuntivo non deve essere versato nel caso in cui il datore di lavoro ha subito una riduzione del fatturato del 20%, oppure l’attività è iniziata successivamente al 1° gennaio 2019.
Unitamente alla presentazione dell’istanza di richiesta, il datore di lavoro deve autocertificare la sussistenza della riduzione del fatturato.
L’Istituto di previdenza, dopo le opportune verifiche, procederà a concedere autorizzazione alla fruizione dei trattamenti richiesti.
Il contributo addizionale sarà calcolato, secondo i modi sopra descritti e sulla base dell’autocertificazione allegata alla domanda; in assenza di autocertificazione sarà applicata l’aliquota del 18%.
A cura di Angelo Facchini
Sabato 5 settembre 2020