La pandemia, la legge antisprechi e l’esenzione da imposte dei beni donati al Terzo settore

Prima ancora che la pandemia rendesse necessari interventi legislativi connessi al rischio sanitario da Covid-19, molte sono state le disposizioni tese alla promozione, formazione e a misure preventive in materia di riduzione degli sprechi. Soffermiamoci sui precedenti della legge c.d. antisprechi e sulle implicazioni legate al terzo settore.

Dalla Legge antisprechi all’emergenza da Covid-19

legge antisprechi terzo settoreIl Consiglio dei Ministri, con delibera assunta il 31 gennaio 2020, ha dichiarato “lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. Allo stato attuale, il periodo di riferimento dell’emergenza abbraccia l’arco di tempo che va dalla suddetta data del 31 gennaio sino al 31 luglio 2020, cioè per 6 mesi dalla data dell’anzidetta delibera.

 

I precedenti della legge antisprechi

Prima della L. 19 agosto 2016, n. 166 (chiamata legge antisprechi, modificata, da ultimo, dai recenti provvedimenti legislativi causati dalla pandemia), il legislatore era intervenuto, con alcune disposizioni di legge, per raggiungere parzialmente le finalità evidenziate nell’art. 1, della suddetta L. n. 166/2016, cioè per contenere gli sprechi in ognuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti scopi fondamentali:

  • favorire il recupero e la donazione:
     

    1. delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all’utilizzo umano;
       
    2. di medicinali, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;
  • e contribuire:
     

    1. alla limitazione degli impatti negativi sull’ambiente e sulle risorse naturali attraverso comportamenti tesi a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo per ampliare il ciclo di vita dei prodotti;
       
    2. al raggiungimento degli obiettivi generali tracciati dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (Art. 180, comma 1-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare indicato dallo stesso Programma, nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;
       
    3. alle attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni su quanto previsto dalle materie in argomento, soprattutto nei riguardi delle giovani generazioni.

Orbene, in precedenza, ma, in realtà, le ultime modifiche alle seguenti disposizioni di legge, sono state apportate dalla legge antisprechi in esame (si riporta, per ogni legge interessata alle modifiche, l’articolo della ridetta legge antisprechi):

 

L. 25 giugno 2003, n. 155, rubricata “Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale”

Tale legge aveva disposto che gli enti pubblici e gli enti privati, costituiti al fine di perseguire finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, inclusi gli enti del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), e che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono parificati ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi (Art. 13).

 

Art. 157, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219

Tale articolo ha regolamentato la raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e successiva donazione, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali utilizzabili solo in strutture ospedaliere.

Con Decreto del Ministro della salute del 13 febbraio 2018, sono stati definiti i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti.

Quindi, è stato previsto che le Onlus possono distribuire gratuitamente i medicinali non utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria, a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente (Art. 15).

 

Art. 15, del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571

La norma contenente modifiche al sistema penale, ha disposto che il giudice penale, all’atto della confisca di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, ordina la cessione gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, nonché anche alle Onlus (Art. 10, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460) (Art. 6).

 

Art. 1, comma 236, della L. 27 dicembre 2013, n. 147

La norma, contenente la legge di stabilità 2014, è stata ulteriormente modificata, ribadendo e uniformando i concetti espressi da quest’ultima legge (Art. 7)

 

D.M. 17 dicembre 2012

Tale decreto, contenente indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, in attuazione dell’art. 58, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 83, aveva affrontato in maniera più ampia, rispetto al passato, le problematiche delle esigenze primarie delle famiglie indigenti, favorendo loro la donazione di derrate alimentari.

Ora, l’art. 8, della legge antisprechi ha voluto rafforzare i compiti del Tavolo permanente di coordinamento, previsto dall’art. 7, del detto M. 17 dicembre 2012, e istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, indicando la sua composizione, precisando che gli incarichi non sono né remunerati, né soggetti a rimborso spese, e individuando i seguenti suoi compiti:
– formulazione di proposte…

  • e pareri relativi alla gestione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e delle erogazioni liberali di derrate alimentari, di beni e servizi, nonché a progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi;
     
  • per lo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione alla donazione e al recupero di eccedenze alimentari, nonché per la promozione e la conoscenza degli strumenti, anche di natura fiscale, in materia di erogazioni liberali;
     
  • per la definizione di provvedimenti relativi a specifici incentivi per i soggetti coinvolti nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di derrate alimentari e nella donazione di denaro, beni e servizi;
     
  • e per favorire la messa in rete e l’aggregazione delle iniziative promosse da soggetti pubblici e privati che distribuiscono derrate alimentari agli indigenti su base territoriale; ed, inoltre:
     
  • svolgimento di attività di monitoraggio delle eccedenze e degli sprechi alimentari;
     
  • promozione di progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e all’impiego delle eccedenze alimentari, con particolare riferimento alla loro destinazione agli indigenti.

Infine, è stato precisato che le attività del Tavolo sono rese pubbliche nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Legge antisprechi: semplificazioni per la cessione gratuita degli alimenti (Artt. 3 – 5)

La predetta L. n. 166/2016 ha tracciato alcune misure di semplificazione quando si effettuano gratuitamente le cessioni di alimenti a fini di solidarietà sociale e per ridurre gli sprechi alimentari. Gli operatori del settore alimentare (Si vedano le definizioni di alcuni termini o espressioni nell’Allegato A) possono cedere i beni ai soggetti donatari i quali li possono ritirare anche tramite altri soggetti donatari, tenendo presente che, in via prioritaria, detti generi devono essere devoluti a persone indigenti.

La donazione è consentita anche per gli alimenti che presentano irregolarità di etichettatura in tema di data di scadenza o di sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze.

Inoltre, le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli, effettuate direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati, devono essere effettuate sotto la responsabilità di questi ultimi, su cui grava anche l’osservanza delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare. Infine, le eccedenze alimentari:

  • non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico;
     
  • possono essere donate anche oltre il termine minimo di conservazione, a condizione che siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;
     
  • possono essere trasformate in prodotti destinati in via prioritaria all’alimentazione umana o al sostegno vitale di animali, sempre osservando i requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza;
     
  • relative ai prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione, che non abbisognano di condizionamento termico e che sono risultati invenduti o somministrati entro 24 ore dalla produzione, derivanti dalle rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, dai produttori artigianali o industriali, dalla ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva, possono essere donati a soggetti donatari;
     
  • oggetto di donazione, devono essere oggetto di adeguate prassi operative per assicurare la loro sicurezza igienico-sanitaria fino al momento della cessione, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1, comma 236, della L. 27 dicembre 2013, n. 147. A partire dalla loro cessione, si applicano le disposizioni di cui alla suddetta L. n. 155/2003.

 

Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di vari beni (Art. 16)

La suddetta legge antisprechi, dopo aver regolamentato per sommi capi:

  • la promozione, formazione e misure preventive in materia di riduzione degli sprechi (Art. 9);
     
  • le misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione degli alimenti (Art. 10);
     
  • il rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e l’istituzione di un fondo nazionale per progetti innovativi integrati o di rete, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all’impiego delle eccedenze (Art. 11);
     
  • il finanziamento degli interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari (Art. 12);
     
  • nonché la distribuzione gratuita di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale (Art. 14, della L. n. 166/2016), ribadendo che detti articoli devono subire trattamenti d’igienizzazione, ove quest’ultima si renda necessaria per l’ottenimento delle specifiche precisate dal Decreto del Ministro dell’ambiente del 5 febbraio 1998;

è entrata nel vivo dell’argomento in esame, che sollecita ulteriormente le corde della solidarietà, tracciando le disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale.

 

La presunzione di cessione (Art. 1, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441)

L’anzidetto art. 1, del D.P.R. n. 441/1997, fissa i criteri per superare la presunzione di cessione, senza dei quali, ogni assenza di merce nell’impresa andrebbe considerata come cessione di beni e, quindi soggetta ad IVA ed alle imposte sul reddito.

Questo provvedimento di legge tendeva, in particolare, a garantire che la merce non rinvenuta in azienda, a determinate condizioni, fosse considerata non soggetta ad IVA e, inoltre, non avrebbe concorso alla determinazione del reddito di periodo. In particolare, l’art. 2, comma 4, del detto D.P.R. n. 441/1997, esamina il caso della distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico che è provata da:

  1. comunicazione scritta da inviare agli uffici dell’amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, almeno cinque giorni prima della distruzione, precisando luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione o di trasformazione, la natura, qualità e quantità, nonché l’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e l’eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi. In presenza di apposita disposizione di distruzione, da parte di un organo della pubblica amministrazione, la predetta comunicazione non è inviata;
     
  2. verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni, ovvero, quando il costo dei beni distrutti o trasformati non è maggiore di € 10.000, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio (L. 4 gennaio 1968, n. 15). Il verbale o la dichiarazione sostitutiva devono riportare la data, l’ora e il luogo in cui avvengono le operazioni, oltre che la natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati;
     
  3. documento di trasporto (D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472), soggetto a numerazione progressiva, relativo al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione.

Orbene, con l’art. 16, della L. n. 166/2016, dopo aver subito modifiche, tra l’altro, anche dall’art. 7, comma 1, della L. 13 febbraio 2020, n. 15, dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, e dall’art. 10, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, è stato disposto che l’anticipata presunzione di cessione, non opera per i beni evidenziati nell’Allegato B, sempre che la distruzione dei beni sia sostituita dalla loro cessione gratuita agli enti di cui in premessa, compresi gli enti del Terzo settore.

In sostanza, i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, con la conseguenza che il costo sostenuto per i beni, poi devoluti gratuitamente a terzi, partecipa negativamente alla determinazione del reddito di periodo (Art. 85, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

 

Condizioni perché la presunzione di cessione non operi (Art. 16, della L. n. 166/2016)

Perché i beni ceduti gratuitamente non si considerino destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, è necessario che:

  1. per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto (D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472);
     
  2. l’impresa donatrice comunichi telematicamente, entro 5 giorni dalla fine del mese, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, un riepilogo delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l’indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto e del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita.
    La comunicazione doveva avvenire secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che, a tutt’oggi, non risulta emanato (Si veda per un fac-simile, l’Allegato C).
    L’impresa donatrice è esonerata dall’obbligo della suddetta comunicazione, quando si tratta di cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a € 15.000;
     
  3. l’ente donatario rilasci all’impresa donatrice, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un’apposita dichiarazione trimestrale (Si veda per un fac-simile, l’Allegato D), recante gli estremi dei documenti di trasporto relativi alle cessioni ricevute, nonché l’impegno ad utilizzare i beni medesimi secondo le disposizioni del proprio statuto.
    L’eventuale accertamento di un uso differente da quello istituzionale, da parte dell’ente donatario, conduce a considerare le operazioni realizzate come effettuate nell’esercizio di un’attività commerciale, quindi imponibili, ai fini dell’IVA, delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

E’ da sottolineare che gli obblighi ut supra b) e c) ricadono rispettivamente sull’impresa donatrice e sull’ente donatario, anche qualora gli stessi dovessero incaricare un terzo di adempiere, per loro conto, alla consegna o al ritiro dei beni donati.

 

Legge antisprechi: la riduzione della TARI (Art. 17, della L. n. 166/2016)

Infine, per favorire la donazione dei beni e, anche per manifestare l’apprezzamento della comunità verso le imprese donatrici, è stato previsto nell’art. 1, comma 652, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che il comune, in tema di Tari, possa applicare “un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione” alle imprese donatrici, limitatamente alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere.

 

Allegato A – Alcune definizioni della Legge antisprechi (L. 19 agosto 2016, n. 166)

Espressioni

Definizioni

Operatori del settore alimentare

Soggetti pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolgono attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti.

Soggetti donatari

Enti pubblici ed enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore.

Eccedenze alimentari

Prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell’imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.

Spreco alimentare

E’ l’insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti.

Donazione

Cessione di beni a titolo gratuito.

Termine minimo di conservazione

Data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Gli alimenti che hanno superato tale termine possono essere ceduti, garantendo l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione.

Data di scadenza

Data che sostituisce il termine minimo di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico oltre la quale essi sono considerati a rischio e non possono essere trasferiti né consumati.

Medicinali destinati alla donazione

Medicinali inutilizzati dotati di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), legittimamente in possesso del donatore, con confezionamento primario e secondario integro, in corso di validità, correttamente conservati secondo le indicazioni del produttore riportate negli stampati autorizzati del medicinale. Rientrano in questa categoria i medicinali soggetti a prescrizione, i medicinali senza obbligo di prescrizione, i medicinali da banco e i relativi campioni gratuiti. I farmaci che non sono commercializzati per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari, tali in ogni caso da non compromettere l’idoneità all’utilizzo con riguardo alla qualità, tracciabilità, sicurezza ed efficacia per il consumatore finale, possono essere donati alle associazioni che possono garantire, attraverso medici o farmacisti presso le stesse associazioni, l’efficacia dei medesimi medicinali.

Soggetti donatori del farmaco

Farmacie, grossisti, parafarmacie (Art. 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248) e le imprese titolari di AIC, i loro rappresentanti locali, i loro concessionari per la vendita e i loro distributori;

 

Allegato B – Beni ceduti gratuitamente agli enti, inclusi quelli del Terzo settore, per i quali opera la presunzione di non cessione

Beni e norma

Dettaglio dei beni

Eccedenze alimentari [Art. 2, c. 1, lett. c)]

Prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che sono, a titolo esemplificativo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell’imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.

Medicinali donati secondo le modalità previste dal D. del Ministro della salute [Art. 2, c. 1, lett. g-bis)]

Medicinali inutilizzati dotati di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), legittimamente in possesso del donatore, con confezionamento primario e secondario integro, in corso di validità, correttamente conservati secondo le indicazioni del produttore riportate negli stampati autorizzati del medicinale. Rientrano in questa categoria i medicinali soggetti a prescrizione, i medicinali senza obbligo di prescrizione, i medicinali da banco e i relativi campioni gratuiti. I farmaci che non sono commercializzati per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari, tali in ogni caso da non compromettere l’idoneità all’utilizzo con riguardo alla qualità, tracciabilità, sicurezza ed efficacia per il consumatore finale, possono essere donati alle associazioni che possono garantire, attraverso medici o farmacisti presso le stesse associazioni, l’efficacia dei medesimi medicinali.

Articoli di medicazione che le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate [n. 114), della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633]

Comunque, si deve trattare di articoli non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità:

114) medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale.

Prodotti destinati all’igiene della persona, a quella della casa, ecc.

Prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, integratori alimentari, biocidi, presìdi medico chirurgici, prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari.

Libri e supporti integrativi

Libri e relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari

Prodotti tessili e di abbigliamento, ecc.

Prodotti tessili e di abbigliamento, mobili e complementi di arredo, giocattoli, materiali per l’edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari;

Altri prodotti

Da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari.

 

Allegato C – Fac-simile comunicazione telematica delle cessioni effettuate agli Enti del Terzo settore

Impresa donatrice

Sede

Partita IVA

Codice fiscale

 lì …………………………………..

 (Entro 5 giorni dalla fine del mese)

 All’Agenzia delle Entrate di ………

 Al Comando della Guardia di Finanza di …….

 

Oggetto: comunicazione di cessioni gratuite di beni (*)

In ottemperanza al disposto di cui all’art. 16, comma 3, lett. b), della L. 19 agosto 2016, n. 166, si comunica che, durante lo scorso mese di ……………………, la scrivente impresa ha donato la seguente merce alla ……………………. Onlus, attraverso i documenti di trasporto nn. ……………., rispettivamente del ……………………… e del ……………..

 

Riepilogo dei beni ceduti

Valore dei beni (sulla base dell’ultimo prezzo di vendita)

 

 

 

 

 

 

 

 (Impresa donatrice)

 

(*) L’impresa donatrice è esonerata dall’obbligo della suddetta comunicazione, quando si tratta di cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a € 15.000.

 

Allegato D – Fac-simile attestato da rilasciare all’impresa donante, a cura dell’ente donatario

Ente donatario

Sede

Codice fiscale

 lì …………………………………..

 (Entro la fine del mese successivo al trimestre)

 

 In conformità alla disposizione prevista dall’art. 16, comma 3, lett. c), della L. 19 agosto 2016, n. 166, si attesta che, durante il trimestre ………………………, questo Ente ha ricevuto in donazione dall’impresa……………………………., con sede in ……………………., alla via …………….. Partita IVA ………………….. Codice fiscale ……………………, i beni i cui riferimenti sono riportati sui documenti di trasporto nn. ……………., rispettivamente del ………………………. e del ………………….

 

 Questo Ente, nell’esprimere un senso di alta gratitudine per la donazione ricevuta, si impegna a utilizzare i predetti beni in conformità alle proprie finalità istituzionali.

 

 In fede.

 (Ente donatario)

 

 

A cura di Salvatore Dammacco

Giovedì 6 agosto 2020