Cessioni gratuite per beneficenza di prodotti deperibili : le semplificazioni fiscali

la Legge di Stabilità 2016 ha semplificato le cessioni gratuite di prodotti facilmente deperibili (alimentari) a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle Onlus: in particolare il nuovo limite per la segnalazione delle operazioni all’Amministrazione è aumentato a 15mila euro di controvalore della merce donata

omaggi-immagineCome è noto, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 441 del 10 novembre 1997, si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, ne’ in quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell’impresa.

La presunzione di cui al comma 1 non opera se è dimostrato che i beni stessi:

a) sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti;

b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.

Prevede il successivo comma 3, dell’articolo 1, che la disponibilità delle sedi secondarie, filiali o succursali, nonchè delle dipendenze, degli stabilimenti, dei negozi, dei depositi, degli altri locali e dei mezzi di trasporto che non emerga dalla iscrizione al registro delle imprese, alla camera di commercio o da altro pubblico registro, può risultare dalla dichiarazione di cui all’art. 35, del D.P.R. n. 633/72, se effettuata anteriormente al passaggio dei beni, nonchè da altro documento dal quale risulti la destinazione dei beni esistenti presso i luoghi su indicati, annotato in uno dei registri in uso, tenuto ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/72.

La non operatività della presunzione di cessione

L’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 441/97 prevede che la presunzione di cui all’art.1 non opera per le fattispecie indicate nei seguenti commi, qualora vengano osservati gli adempimenti ivi stabiliti.

In particolare, al comma 2, viene previsto che le cessioni previste dall’art. 10, n.12, del D.P.R. n. 633/72, sono provate con le seguenti modalità:

a) comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell’amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l’indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonchè dell’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l’ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a euro quindicimila o si tratti di beni facilmente deperibili;

b) emissione del documento previsto dal D.P.R. n. 472/97, progressivamente numerato;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n.15, con la quale l’ente ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di cui alla lettera b).

Il comma 3 prevede che la perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l’obbligo di fornire, a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato.

Invece, il successivo comma 4 dispone che la distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico è provata:

a) da comunicazione scritta da inviare agli uffici di cui al comma 2, lettera a, nei termini e con le modalità ivi previsti, indicando luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione o di trasformazione, la natura, qualità e quantità, nonchè l’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e l’eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi. Tale comunicazione non è inviata qualora la distruzione venga disposta da un organo della pubblica amministrazione;

b) dal verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni, ovvero, nel caso in cui l’ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a euro 10.000, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n.15. Dal verbale e dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonchè natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati;

c) da documento di cui al D.P.R. 14 agosto 1996, n.472, progressivamente numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione.

I beni non esistenti presso l’azienda per effetto di vendite in blocco o di operazioni similari secondo la prassi commerciale risultano, oltre che dalla fattura di cui all’art.21, del D.P.R.n.633/73, anche dal documento previsto dal D.P.R.n.472 del 1996, progressivamente numerato, da cui risulti natura e quantità dei beni, nonchè la sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi. Il cedente annota, altresì, soltanto nell’esemplare del documento di trasporto in suo possesso, l’ammontare complessivo del costo sostenuto per l’acquisto dei beni ceduti.

Le novità

Come abbiamo visto dalla lettura dell’art. 2, del D.P.R. n. 441/97, se confrontato con la precedente formulazione, il comma 396, dell’articolo 1, della Legge di Stabilità 2016 ha semplificato la cessione gratuita di prodotti facilmente deperibili (alimentari) a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle Onlus.

In particolare, il legislatore, intervenendo sull’art. 2, c. 2, lett. a, ultimo periodo, del regolamento di cui al D.P.R. n. 441/97, recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto, eleva da 5.164,57 euro a 15 mila euro il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale occorre inviare la prescritta comunicazione all’A.F.. Inoltre, la stessa comunicazione è facoltativa, ove si tratti di beni facilmente deperibili.

25 febbraio 2016

Roberto Pasquini e Marco Giorgetti