Bonus adeguamento luoghi di lavoro

Le modalità di recupero del bonus adeguamento dei luoghi di lavoro, a seguito dei lavori necesari per predisporre le misure anti-Covid

Possono accedere al bonus adeguamento dei luoghi di lavoro (misure anti-covid) tutti gli esercenti attività d’impresa, arte e professione in luoghi aperti al pubblico, le associazioni, fondazioni ed altri enti privati compresi quelli del Terzo Settore.

Per altre informazioni vedi anche: Credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro

Con provvedimento del 10 luglio 2020 vengono inoltre dettate le procedure (con relativo modello) per comunicare, utilizzare e cedere i suddetti crediti.

Spese ammissibili

Il beneficio spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 con riferimento alle seguenti categorie:

– gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del COVID-19 tra cui rientrano quelli edilizi effettuati per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza; gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cd. “arredi di sicurezza”).
Occorre che tali interventi siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

– gli investimenti connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. Ad esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

Agevolazione e modalità di utilizzo

Il beneficio consiste in un credito d’imposta nella misura del 60% della spesa sostenuta, nel limite massimo di 48 mila euro, corrispondente ad una spesa sostenuta di 80 mila euro.

Per la quantificazione delle spese sostenute rileva:
– il criterio di cassa per le persone fisiche esercenti arti e professioni, le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, gli enti non commerciali (compresi gli ETS);
– il criterio di competenza per le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e non in regime di contabilità ordinaria.

Come si recupera il credito d’imposta bonus adeguamento

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, cosiddetto bonus adeguamento, è utilizzabile in seguito al sostenimento delle spese agevolabili:
– in compensazione con Modello F24 (art. 17 Dlgs 9 luglio 1997, n. 241);
– nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
– in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021. Eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, entro il limite dei costi sostenuti.

Comunicazione spese bonus adeguamento

Per accedere al credito d’imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro è necessario presentare comunicazione delle spese ammissibili tramite l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.
L’istanza può essere presentata:
– dal 20 luglio fino al 30 novembre 2021;
– in via telematica mediante i canali telematici dell’agenzia o tramite il servizio web, direttamente dal contribuente o tramite intermediario.

Nel modello vanno, altresì, indicate le spese sostenute fino al mese antecedente la data di sottoscrizione della comunicazione, nonché quelle che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020 (non è necessario indicare tale somma nel caso di presentazione nel 2021).

3 agosto 2020

Vincenzo D’Andò

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico