L’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo le istruzioni per usufruire del bonus anti Covid introdotto dal Decreto Rilancio per la sanificazione e l’adeguamento degli ambienti di lavoro. Facciamo il punto sui soggetti ammessi, le spese ammissibili, le modalità di accesso all’agevolazione, ecc…
Bonus sanificazione e adeguamento
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 10 luglio 2020, n. 259854 (di seguito il Provvedimento) e la C.M. 10 luglio 2020, n. 20/E (di seguito la Circolare) viene approvato il modello e vengono fornite le istruzioni per fruire dei bonus anti-Covid previsti dal Dl 34/2020 (Decreto Rilancio) per la sanificazione e l’adeguamento degli ambienti di lavoro.
(Per approfondire…“Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione”)
I bonus riguardano:
- le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale (articolo 125, Dl 34/2020);
- le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120, Dl 34/2020).
L’esame deve tener conto della distinzione tra il bonus sanificazione e il bonus adeguamento, in quanto hanno un ambito soggettivo ed oggettivo differente tra loro.
Data la rilevanza delle disposizioni è opportuno riportare i relativi testi normativi.
Dopo ciò si analizzeranno le disposizioni mediante una tabella di raffronto.
Art. 120 – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
1. Al fine di