Si prende in esame il regime fiscale, ai fini IVA e delle imposte dirette, di provvigioni pagate a soggetti esteri da parte di soggetti residenti in Italia.
Provvigioni pagate all’estero da parte di soggetti residenti in Italia
Si ipotizza che entrambe le parti siano operatori economici.
Ai fini Iva, qualora il percipiente, invece, operi al di fuori dell’attività d’impresa – ai sensi della definizione dell’articolo 9, direttiva 2006/112/CE – in carenza del presupposto soggettivo, non sorgono obblighi, in tema di Iva, in capo al soggetto italiano.
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Regime fiscale IVA delle provvigioni pagate all’estero
Si distingue tra, in relazione all’operazione sottostante la maturazione della provvigione:
- prestazioni di servizi: vale la regola generale prevista dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr 633/1972 (l’operazione è territorialmente rilevante nel Paese in cui è stabilito il committente); quindi il soggetto nazionale emette autofattura (articolo 17, comma 2, primo periodo, Dpr 633/1972) ovvero integra la fattura dell’intermediario comunitario articolo 17, comma 2, ultimo periodo, Dpr 633/1972);
- vendite di beni: nella tabella che segue si propone una sintesi del regime fiscale.
Operazione sottostante le provvigioni da pagare |
Obblighi del soggetto italiano |
Beni esportati (es. articolo 8, Dpr 633/1972) (*) |
Il committente nazionale emette autofattura (articolo 17, comma 2, primo periodo, Dpr 633/1972) ovvero integra la fattura dell’intermediario comunitario articolo 17, comma 2, ultimo periodo, Dpr 633/1972) indicando che si tratta di operazione non imponibile (articolo 9, comma 1, numero 7, Dpr 633/1972 |