Integrazioni salariali: premessa
L’art. 22-quater del Decreto Legge n. 18/2020, introdotto dal Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. Decreto Rilancio) ha introdotto (anche) nuove disposizioni in materia di pagamento dei trattamenti di integrazione salariale.
In particolare è prevista la possibilità di richiedere un anticipo del trattamento di integrazione salariale; infatti il comma 4 prevede che:
“Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'Inps trasmette la domanda di cui al comma 3, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'Inps.
L'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.
La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore