E’ sempre obbligatorio l’invio della comunicazione al contribuente che il Concessionario della Riscossione procederà ad effettuare l’iscrizione dell’ipoteca, concedendogli un apposito termine non minore di 30 giorni affinché possa esercitare il proprio diritto di difesa.
La sentenza che oggi esaminiamo è stata emessa dal Tribunale di Lecco in funzione di Giudice del Lavoro in data 23/01/2020 giunge a conclusione di un articolato iter giudiziario durato oltre 4 anni e che merita di essere integralmente ripercorso.
Opposizione a ipoteca esattoriale: la scelta del giudice competente
E’ doverosa una premessa.
Dopo un’iniziale incertezza della giurisprudenza, le Sezioni Unite nel 2009 (Sentenza n. 5286/2009) hanno messo fine al contrasto giurisprudenziale in cui si contrapponeva la tesi che tutte le cause aventi ad oggetto l’impugnazione di atti emessi dal Concessionario della Riscossione (e quindi cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, fermi amministrativi, ipoteche, ecc…) indipendentemente dalla loro materia, dovevano essere devolute alla cognizione delle Commissioni Tributarie, alla tesi secondo cui non potevano essere derogati i limiti delle diverse giurisdizioni e quindi, per tutti gli atti emessi dal Concessionario della Riscossione aventi ad oggetto la materia lavoristica, previdenziale ed assistenziale (contribuzione INPS, casse previdenziali private ed INAIL), doveva essere riconosciuta la giurisdizione inderogabile del Giudice del Lavoro territorialmente competente, affermando quest’ultimo e più garantistico principio.
Fatta questa premessa, il ricorrente al momento di predisporre un contratto preliminare per la vendita di un immobile di sua proprietà, veniva a conoscenza, tramite un’ispezione ipotecaria, che il concessionario della riscossione Equitalia Esatri Spa aveva iscritto ipoteca parecchi anni addietro, senza che il proprietario fosse stato avvisato, a garanzia di alcune cartelle esattoriali emesse dall’Ente Previdenziale.
Pertanto costui, ricorreva avanti il Giudice del Lavoro del distretto di sua residenza, eccependo l’illegittimità dell’iscrizione di ipoteca di Equita