Credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro

Il Credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro spetta solo alle attività precisamente individuate con specifici codici tributo ATECO.

Credito d’imposta adeguamento ambientiCome noto gli articoli 120 e 125 del D.L. 34 del 19/5/2020, decreto rilancio, hanno introdotto due diversi crediti d’imposta per agevolare le spese affrontate a causa dell’epidemia da Covid-19: il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro ed il credito d’imposta per le spese di sanificazione e quelle derivanti all’acquisto di dispositivi di protezione.

Si tratta di due diverse agevolazioni fiscali, con regole diverse una dall’altra, così come diverse sono le regole dei vari crediti d’imposta legiferati in questi mesi quali il bonus vacanze ed il credito d’imposta riconosciuto ai locatari a seguito del pagamento dei canoni di locazione dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio, giugno per determinate strutture turistico ricettive).

In data 10 luglio 2020 è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 259854/2020, necessario per definire i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei due crediti d’imposta.

 

Adeguamento degli ambienti di lavoro – art. 120 DL 34

E’ riconosciuto ai contribuenti un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020; tetto massimo di spese agevolabili euro 80.000.

Rientrano tra le spese agevolabili gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonchè in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

 

Tempi e modalità della richiesta

Al fine di ottenere il credito d’imposta i contribuenti dovranno fare richiesta all’agenzia entrate, con le consuete modalità telematiche, direttamente oppure tramite un commercialista o altro intermediario abilitato.

La Comunicazione potrà essere inoltrata a partire dal prossimo 20/7/2020 e fino al termine (lunghissimo) del 30/11/2021.
Il modulo approvato (è lo stesso da utilizzare per il credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi) contiene gli spazi per la richiesta ed anche per l’eventuale rinuncia, nel caso ci si accorga ad esempio di errori; si possono inviare nuove successive Comunicazioni e in tal caso l’ultima è quella che vale.

 

Soggetti agevolabili

Attenzione, non tutti gli imprenditori o lavoratori autonomi sono autorizzati alla richiesta del credito d’imposta, rientrano le sole attività precisamente individuate nell’elenco allegato al Provvedimento, ad esempio gli alberghi, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar, stabilimenti balneari ed altri, individuati esattamente attraverso il codice ATECO corrispondente.

 

Utilizzo del credito d’imposta adeguamento ambienti

I contribuenti che hanno diritto all’agevolazione fiscale possono compensare il proprio credito dal giorno lavorativo successivo alla presentazione della Comunicazione all’Agenzia e comunque non prima dell’1/1/2021 e non oltre il 31/12/2021. Solo con F24 in via telematica. Ad oggi mancano i codici tributo da utilizzare.

 

Cessione del credito d’imposta

In merito alla cessione a terzi del credito d’imposta il Provvedimento integra le disposizioni dell’art. 122 del DL 34/2020.

A partire dall’1/10/2020 e fino al 31/12/2021 chi ha diritto al credito d’imposta può optare per la sua cessione, anche parziale, ad altri soggetti.

Quali? Ad esempio eventuali fornitori o clienti disposti ad acquisire il credito oppure le banche o altri intermediari finanziari.

L’opzione va comunicata all’Agenzia attraverso il suo sito internet, le modalità verranno rese note; anche il cessionario, chi acquisisce il credito, deve comunicare con le stesse modalità, la sua accettazione.

Chi acquisisce il credito può a sua volta rivenderlo ad altri e comunque occorre utilizzarlo entro il 31/12/2021 perché altrimenti dopo sarà perso, non utilizzabile e nemmeno rimborsabile.

 

A cura di Roberto Pasquini

Lunedì 13 luglio 2020