Il conto corrente cointestato gode di una presunzione, e cioè che la giacenza sia di spettanza ad ambo i correntisti. Questo salvo che, nel caso di versamenti esclusivamente o prevalentemente effettuati da un solo correntista, non ci sia stata anche l’intenzione di donare una certa somma. E questo caso, assimilato ad una donazione indiretta, non richiede alcuna forma particolare.
Conto cointestato nella donazione
La cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito è qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l’arricchimento senza corrispettivo dell’altro cointestatario (Cassazione n. 4682 del 28 febbraio 2018 e precedentemente 809/2014, 10991/2013, 2983/2008, 12552/2000 e 3499/99).
Dovrà peraltro essere verificata, e questo è un aspetto essenziale, l’esistenza dell’“animus donandi”, cioè il fatto che il proprietario del denaro non avesse, al momento della cointestazione, altro scopo che appunto la liberalità.
In questo senso anche Tribunale di Ivrea, n. 614 dell’8 luglio 2016 e Appello Potenza,