Conto cointestato nella donazione
La cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito è qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l’arricchimento senza corrispettivo dell’altro cointestatario (Cassazione n. 4682 del 28 febbraio 2018 e precedentemente 809/2014, 10991/2013, 2983/2008, 12552/2000 e 3499/99).
Dovrà peraltro essere verificata, e questo è un aspetto essenziale, l’esistenza dell’“animus donandi”, cioè il fatto che il proprietario del denaro non avesse, al momento della cointestazione, altro scopo che appunto la liberalità.
In questo senso anche Tribunale di Ivrea, n. 614 dell’8