Le condizioni per applicare l’imposta sostitutiva al 5% nel regime forfetario – seconda parte

Prosegue la disamina in tema di imposta sostitutiva al 5% nel regime forfetario, con particolare riferimento ai chiarimenti dell’Agenzia Entrate relativi alla verifica delle condizioni per l’applicabilità di tale imposta agevolata. Ci soffermeremo sulle principali casistiche oggetto di studio.

condizioni imposta sostitutiva forfetarioCondizioni applicative imposta sostitutiva al 5% nel regime forfetario: premessa

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Il forfetario è un regime fiscale agevolato applicabile indistintamente sia alle persone fisiche già operative, che a coloro che iniziano una nuova attività d’impresa, arti o professioni.

Per accedere al regime forfetario il contribuente deve verificare preliminarmente:

  • la sussistenza dei requisiti di accesso, di cui all’art. 1, comma 54 della Legge n. 190/2014;
     
  • l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1, comma 57 della stessa Legge.

Numerose semplificazioni sono previste per i contribuenti forfetari. I soggetti in questione, infatti, sono esonerati da:

  • obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, ad eccezione dell’obbligo di tenere e conservare i registri richiesti dalle disposizioni diverse da quelle tributarie;
     
  • applicazione degli ISA;
     
  • invio dello spesometro e dell’esterometro.

I contribuenti forfetari non sono tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte sulle somme erogate ad altri soggetti, ma devono però indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti gli emolumenti, senza operare la relativa ritenuta d’acconto.

Gli stessi soggetti, inoltre, non sono nemmeno soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi e/o compensi percepiti.

Pertanto, come già avveniva nei previgenti regimi agevolativi, i forfetari devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto d’imposta, con la quale attestano che il reddito/compenso percepito è soggetto ad imposta sostitutiva.

Oltre a queste semplificazioni contabili e dichiarative i contribuenti forfetari:

  • determinano, ai sensi dell’art. 1, comma 69 della Legge n. 190/2014, “il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata”;
     
  • applicano al reddito determinato forfetariamente l’imposta sostitutiva del 15%.

Da ultimo evidenziamo che i soggetti che iniziano una nuova attività possono beneficiare di un’ulteriore agevolazione, che consiste nell’applicare all’intero reddito determinato forfettariamente l’aliquota sostitutiva del 5%, in luogo di quella ordinaria del 15%:

  • limitatamente ai primi cinque anni di attività;
  • se risultano soddisfatte ulteriori condizioni, che vanno ad aggiungersi ai requisiti di accesso e alle cause ostative già vigenti per tutti i contribuenti già operativi.

Nello specifico, per beneficiare dell’aliquota sostitutiva ridotta al 5% è necessario che:

  • il contribuente, nei tre anni antecedenti all’inizio della nuova attività, non abbia esercitato un’altra attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
     
  • la nuova attività imprenditoriale/professionale non costituisca, in alcun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Resta esclusa da questo ambito l’attività precedentemente svolta dal contribuente nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
     
  • quando viene svolta un’attività esercitata in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non ecceda i limiti reddituali previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO.

Dopo aver trattato degli aspetti e delle principali criticità del regime forfetario, ci occuperemo in questa seconda parte di approfondire le condizioni che consentono di applicare l’imposta sostitutiva ridotta al 5%.

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Per prima cosa occorre evidenziare che ai fini della verifica delle condizioni, che consentono l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5%, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nonostante l’abrogazione del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e delle nuove iniziative produttive devono ritenersi validi tutti i chiarimenti resi nel tempo per questi regimi soppressi.

Per queste ragioni riepiloghiamo di seguito i principali chiarimenti.

 

A cura di Alessandro Marcolla

Martedì 21 luglio 2020

 

L’intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico

 

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