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Condizioni applicative imposta sostitutiva al 5% nel regime forfetario: premessa
(Clicca qui per collegarti alla prima parte dell'articolo...)
Il forfetario è un regime fiscale agevolato applicabile indistintamente sia alle persone fisiche già operative, che a coloro che iniziano una nuova attività d’impresa, arti o professioni.
Per accedere al regime forfetario il contribuente deve verificare preliminarmente:
- la sussistenza dei requisiti di accesso, di cui all’art. 1, comma 54 della Legge n. 190/2014;
- l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1, comma 57 della stessa Legge.
Numerose semplificazioni sono previste per i contribuenti forfetari. I soggetti in questione, infatti, sono esonerati da:
- obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, ad eccezione dell’obbligo di tenere e conservare i registri richiesti dalle disposizioni diverse da quelle tributarie;
- applicazione degli ISA;
- invio dello spesometro e dell’esterometro.
I contribuenti forfetari non sono tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte sulle somme erogate ad altri soggetti, ma devono però indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti gli emolumenti, senza operare la relativa ritenuta d’acconto.
Gli stessi soggetti, inoltre, non sono nemmeno soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi e/o compensi percepiti.
Pertanto, come già avveniva nei previgenti regimi agevolativi, i forfetari devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto d’imposta, con la quale attestano che il reddito/compenso percepito è soggetto ad imposta sostitutiva.
Oltre a queste semplificazioni contabili e dichiarative i contribuenti forfetari:
- determinano, ai sensi dell’art. 1, comma 69 della Legge n. 190/2014, “il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata”;
- applicano al reddito determinato forfetariamente l’imposta sostitutiva del 15%.
Da ultimo evidenziamo che i soggetti che iniziano una nuova attività possono beneficiare di un’ulteriore agevolazione, che consiste nell’applicare all’intero reddito determinato forfettariamente l’aliquota sostitutiva del 5%, in luogo di quella ordinaria del 15%:
- limitatamente ai primi cinque anni di attività;
- se risultano soddisfatte ulteriori condizioni, che vanno ad aggiungersi ai requisiti di accesso e alle cause ostative già vigenti per tutti i contribuenti già operativi.
Nello specifico, per beneficiare dell’aliquota sostitutiva ridotta al 5% è necessario che:
- il contribuente, nei tre anni antecedenti all’inizio della nuova attività, non abbia esercitato un’altra attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- la nuova attività imprenditoriale/professionale non costituisca, in alcun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Resta esclusa da questo ambito l’attività precedentemente svolta dal contribuente nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- quando viene svolta un’attività esercitata in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non ecceda i limiti reddituali previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO.
Dopo aver trattato degli aspetti e delle principali criticità del regime forfetario, ci occuperemo in questa seconda parte di approfondire le condizioni che consentono di applicare l’imposta sostitutiva ridotta al 5%.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Per prima cosa occorre evidenziare che ai fini della verifica delle condizioni, che consentono l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5%, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nonostante l’abrogazione del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e delle nuove iniziative produttive devono ritenersi validi tutti i chiarimenti resi nel tempo per questi regimi soppressi.
Per queste ragioni riepiloghiamo di seguito i principali chiarimenti.
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A cura di Alessandro Marcolla
Martedì 21 luglio 2020
L'intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico
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