Partendo da un breve riepilogo dei principali aspetti del regime forfetario, andiamo ad analizzare in maniera dettagliata quali sono le condizioni che consentono di usufruire dell’aliquota sostitutiva ridotta.
Imposta sostitutiva e regime forfetario: premessa
Con l’intento di eliminare le criticità e le sovrapposizioni generate dalla presenza di più regimi fiscali agevolati, riservati a soggetti con caratteristiche analoghe, il Legislatore con l’art. 1, commi 54-89 della Legge n. 190/2014 ha introdotto nell’ordinamento tributario domestico il regime forfetario.
Il forfetario è un regime fiscale agevolato che può essere adottato indistintamente sia da persone fisiche già operative, che da soggetti che iniziano una nuova attività d’impresa, arti o professioni.
In presenza di specifici requisiti, che analizzeremo nel proseguo, coloro che iniziano una nuova attività possono, inoltre, beneficiare di una ulteriore agevolazione, che consiste nell’applicare, per i primi 5 periodi d’imposta, al reddito determinato forfetariamente l’imposta sostitutiva nella misura del 5% in luogo di quella ordinaria pari al 15%.
(Per approfondire…“Forfettari nuove regole subito operative dal 2020” di Federico Gavioli)
I requisiti e le cause ostative al regime forfetario
Occorre ricordare per prima cosa che per poter accedere al regime forfetario il contribuente deve verificare:
- il possesso dei requisiti di accesso al regime, ex art. 1, comma 54 della Legge n. 190/2014;
- l’assenza di cause ostative all’applicazione del regime, di cui all’art. 1, comma 57 della Legge n. 190/2014.
Art. 1, comma 54 – Requisiti di accesso
I requisiti di accesso al regime forfetario devono essere tassativamente verificati con riferimento all’anno precedente.
Pertanto, un soggetto che nel 2020 adotta il regime forfetario deve aver cura di verificare che nel 2019:
- i ricavi conseguiti o i compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non siano di ammontare superiore a € 65.000;
- le spese per lavoratori e collaboratori non siano di ammontare superiore a € 20.000. Ricordiamo che ai fini della formazione della soglia di € 20.000 concorrono:
- le spese per lavoro accessorio, ex art. 70 del Dlgs n. 276/2003 la cui disciplina è stata abrogata dal DL n. 25/2017;
- per lavoro dipendente;
- per i collaboratori, di cui art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis) del TUIR). Sono compresi in questa categoria anche i collaboratori a progetto, ex art. 61 e ss. del Dlgs n. 276/2003, la cui disciplina, sebbene superata dal Dlgs n. 81/2015, rimane ancora vigente per i contratti in essere alla data del 25.6.2015;
- gli utili erogati agli associati in partecipazione con esclusivo apporto di lavoro, di cui all’art. 53, comma 2, lett. c) del TUIR;
- le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore stesso o dai suoi familiari, di cui all’art. 60 del TUIR.
- le spese per lavoro accessorio, ex art. 70 del Dlgs n. 276/2003 la cui disciplina è stata abrogata dal DL n. 25/2017;
Si ricorda, infine, che dal limite di € 20.000 restano esclusi i compensi erogati per prestazioni di natura occasionale[1], mentre devono essere ricomprese le spese sostenute in relazione a un “prestito di person