CIGD: istruzioni e calcolo delle settimane dopo il Decreto Rilancio

L’INPS, considerata la grande confusione dovuta a un insieme di norme susseguitesi una sull’altra in materia di ammortizzatori sociali, cerca di far luce sulla gestione della cassa integrazione in deroga – che ora è in parte demandata direttamente all’Istituto – con documenti di prassi che spiegano anche come gestire nel dettaglio il conteggio delle settimane di CIGD già fruite.

cigd calcolo settimaneCassa integrazione in deroga (CIGD): premessa

Come noto, il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha esteso il periodo di trattamento di integrazione salariale in deroga andando a modificare (con l’art. 70) l’art. 22 del D.L. n. 18/2020.

Su questa modifica normativa è intervenuta nuovamente quella inserita nel Decreto Legge n. 52/2020.

Con le istruzioni contenute nella Circolare n. 86 del 15 luglio 2020 e nel Messaggio n. 2787 del 13 luglio 2020 l’Istituto Previdenziale cerca di far luce su alcuni punti poco chiari andando a fornire istruzioni univoche a datori di lavoro e intermediari.

 

Le modifiche normative alla cassa in deroga

Con la Circolare n. 86 del 15 luglio 2020 l’INPS ricorda come il Decreto Rilancio – Decreto Legge n. 34/2020 – sia andato a intervenire sugli ammortizzatori sociali, in particolare estendendone nel tempo i benefici.

In questo contesto straordinario si sono inserite le novità del Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020, con il quale sono state introdotte modifiche alla disciplina dei trattamenti di integrazione salariale.

In considerazione di queste particolari e straordinarie condizioni normative, l’INPS vuole con tale documento far chiarezza e illustrare le novità dei Decreti Legge citati, oltreché fornire indicazioni relativamente al trattamento previsto dall’art. 98, co. 7, per gli sportivi professionisti.

 

L’estensione della CIGD demandata ora all’INPS

Per quanto concerne la cassa integrazione in deroga, l’art. 70 del D.L. n. 34/2020 è intervenuto modificando l’art. 22 del D.L. n. 18/2020, e precedendo che Regioni e Province autonome possono riconoscere la CIGD per una durata massima di 9 settimane nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020.

Tale periodo può essere incrementato di ulteriori 5 settimane, la cui domanda dovrà però essere effettuata direttamente all’INPS e non più alle Regioni/Province autonome.

Per quanto riguarda la domanda da effettuarsi all’Istituto, bisogna ricordare che i datori di lavoro autorizzati a tutte le 9 settimane dalle Regioni/Province autonome (indipendentemente dalla loro fruizione effettiva), potranno accedere alla domanda all’INPS per ulteriori 5 settimane.

Qualora i datori di lavoro avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori a quelli di competenza regionale, prima di richiedere le ulteriori 5 settimane, dovranno presentare domanda alla Regione competente per ottenere quel che resta delle prime 9 settimane massime concedibili. 

Regole particolari permangono poi per le cd. “zone rosse” e “zone gialle”, per cui in tali circostanze si rimanda al punto 6 della Circolare n. 86/2020.

È prevista comunque la possibilità – esaurite le 14 settimane di cassa integrazione in deroga – di ottenere un altro periodo di cassa integrazione di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020, ai sensi di quanto previsto dal successivo D.L. n. 52/2020.

 

Destinatari della norma

Come noto, i soggetti che possono accedere alla cassa integrazione in deroga (CIGD) sono:

  • i datori di lavoro privati, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro;
     
  • i dipendenti di aziende fallite (ex art. 22); le aziende che avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale”;
     
  • potranno accedervi inoltre i datori di lavoro che ai sensi del comma 1-bis dell’art. 46, D.L. n. 18/2020, revocano il licenziamento dei lavoratori, purché nel rispetto delle settimane complessivamente spettanti.

Per quanto concerne i lavoratori beneficiari della CIGD, essi sono:

  • tutti i prestatori di lavoro con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, ad eccezione dei dirigenti, occupati alla data del 25 marzo 2020;
     
  • soggetti assunti con contratto di apprendistato, per tutte e tre le categorie previste;
     
  • lavoratori a domicilio anche se occupati presso imprese artigiane rientranti nella disciplina del Fondo bilaterale alternativo (FSBA), in quanto esclusi dalle tutele del medesimo Fondo;
     
  • giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti, iscritti all’INPGI;
     
  • lavoratori intermittenti occupati alla data del 25 marzo 2020, secondo i criteri illustrati nella Circolare n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.

 

CIGD: la procedura di calcolo delle settimane concesse

Rimandando alla Circolare n. 86/2020 per gli aspetti di dettaglio, si ricorda che con il Messaggio n. 2825 del 15 luglio 2020, a integrazione della Circolare poc’anzi citata, l’Istituto ha fornito informazioni anche per Quanto concerne i criteri di calcolo delle settimane di cassa integrazione In deroga.

 

Il Decreto Interministeriale con le istruzioni

In particolare, considerato che l’articolo 22-quater del Decreto Legge n. 34/2020 prevede che i trattamenti di cassa integrazione sono concessi dall’INPS per le settimane successive alle prime 9, il Decreto Interministeriale 20 giugno 2020, n. 9, ha stabilito le modalità di attuazione del medesimo articolo 22-quater e ha fornito istruzioni per la presentazione delle istanze relative ai trattamenti di cassa integrazione in deroga riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

Nel dettaglio, il D.I. ha specificato che i datori di lavoro ai quali siano stati autorizzati dalla Regioni periodi inferiori a quelli di diretta competenza, devono presentare istanza per il completamento delle settimane spettanti alla Regione preliminarmente alla richiesta all’Istituto delle ulteriori cinque ed eventuali successive quattro settimane.

Ciò significa che l’INPS, prima di procedere all’autorizzazione delle istanze pervenute, verificherà la presenza di autorizzazioni inviate da le regioni per i periodi connessi alle settimane appena citate.

 

Il calcolo delle settimane

Andando al calcolo, considerato che le Regioni all’interno dei decreti di concessione hanno considerato un numero variabile di giornate corrispondente alle 9 settimane previste, si considereranno esaurite le 9 settimane quando i giorni ammessi sono compresi tra 57 e 63 complessivi di CIGD, fermo restando il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse (range da 148 a 154 giornate) e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle (range da 85 a 91 giornate).

Per quanto riguarda invece le ulteriori 4 settimane di competenza dell’Istituto, l’INPS specifica che “ai fini della quantificazione delle settimane effettivamente utilizzate, su conforme avviso ministeriale, le Strutture territoriali – assunto come definitivo il dato riferito alle settimane di competenza regionale – valuteranno ordinariamente le cinque settimane”, che restano, lo ricordiamo, di esclusiva pertinenza dell’Istituto.

 

A cura di Antonella Madia

Martedì 28 luglio 2020