Il bilancio degli enti del terzo settore non commerciali deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi (entrate) e degli oneri (uscite, costi sostenuti) dell’ente e dalla relazione di missione che illustra le poste del bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Bilancio degli enti del terzo settore non commerciali
Il bilancio degli enti del terzo settore non commerciali deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi (entrate) e degli oneri (uscite, costi sostenuti) dell’ente e dalla relazione di missione che illustra le poste del bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie (art. 13, 1° comma, CTS).
Rispetto al bilancio delle società di capitali disciplinato dal Codice Civile, il rendiconto fa le veci del conto economico e la relazione di missione della nota integrativa e della relazione sulla gestione.
Ovviamente, il bilancio va redatto seguendo il criterio di competenza, salva l’eccezione di cui al capoverso successivo.
(Leggi anche…“La tenuta delle scritture contabili degli enti del terzo settore non commerciali e degli ETS commerciali”)
Il bilancio degli enti del terzo settore non commerciali con entrate (di qualsiasi tipo e comunque denominate) inferiori a 220.000 Euro annui può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa (2° comma).[1]
Le disposizioni del Decreto del Ministero del Lavoro
I bilanci di cui ai precedenti capoversi vanno redatti utilizzando la modulistica definita dal Decreto del Ministero del lavoro del 5 Marzo 2020 (3° comma).
Gli schemi dei documenti di cui è composto il bilancio civilistico di esercizio introdotti da questo decreto si applicano a partire dal 2022 per la redazione del bilancio relativo all’esercizio 2021.
Questi schemi di bilancio non si applicano alle imprese sociali, incluse le cooperative sociali, ed alle società di mutuo soccorso (che sono una tipologia particolare di società cooperativa), a cui, in quanto imprese o società cooperative, si applicano gli schemi e le norme sul bilancio previsti dal Codice Civile agli artt. 2423 e ss.
Questi schemi vanno considerati fissi, ma gli ETS possono suddividere o raggruppare le singole voci, se questo favorisce la chiarezza del bilancio, e possono eliminarle se per due esercizi consecutivi esse presentano importi nulli.
Se l’ETS è un’associazione o fondazione del terzo settore che è obbligata a nominare un revisore legale dei conti ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 117/2017 questi deve esprimere con una apposita relazione un giudizio sul bilancio dell’ente come prevede l’art. 39 del Decreto Legislativo n° 39 del 2010.
Questa relazione comprende anche il giudizio di coerenza con il bilancio della parte della relazione di missione che illustra l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché il giudizio di conformità della medesima parte della relazione di missione con le norme di legge e la dichiarazione sugli errori significativi della stessa relazione, giudizi e dichiarazioni previsti tutti dalla lettera e) del comma 2° dell’art. 14 del Dlgs 39/2010.
Riportiamo, di seguito, gli schemi dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale previsti dal Decreto del Ministero del lavoro del 5 Marzo 2020.
Bilancio Enti del terzo settore non commerciali: lo Stato Patrimoniale
Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema:
Attivo: A) quote associative o apporti ancora dovuti; B) immobilizzazioni: I – immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di sviluppo; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. Totale. II – immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinari; 3) attrezzature; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti; Totale. III – immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiun |