La Cassazione si esprime sull’accertamento a tavolino: l’accertamento effettuato presso il depositario delle scritture contabili è nullo se emesso prima dei 60 giorni. Analisi di un reale caso di giurisprudenza .
In tema di accertamento “c.d. a tavolino” effettuato presso il depositario delle scritture contabili, l’avviso di accertamento emesso prima dei sessanta giorni è nullo,
Pertanto l’avviso di accertamento emesso prima dello scadere del termine di cui all’art. 12, comma 7, D lgs n. 212/2000 è invalido atteso il mancato rispetto del generale obbligo del contraddittorio tra fisco e contribuente.
Tale principio è contenuto nella recente sentenza n. 5254/2020 della Cassazione da cui emerge che l’accesso presso il depositario delle scritture contabili, mandatario del contribuente, è assimilato all’accesso presso la sede della società.
Accesso alle scritture contabili: normativa
Le disposizioni contenute nell’art. 12 della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), sono finalizzate a garantire il confronto tra il l’amministrazione finanziaria e il contribuente prevedendo, in particolare, quanto previsto dal comma 7 ossia il diritto del contribuente, sottoposto a verifica fiscale, di presentare all’ufficio, entro il termine di sessanta giorni, osservazioni e richieste, che dovranno essere valutate dall’ufficio finanziario.
L’accertamento non può essere emesso, quindi, prima della scadenza di detto termine, fatta eccezione per situazioni di particolare e motivata urgenza.
Tale disposizione non prevede alcuna sanzione in caso di violazione, prevedendo una forma di contraddittorio differito rispetto alla verifica ovvero un contraddittorio preventivo da svolgere subito dopo il processo verbale e prima dell’emissione dell’accertamento.
Premesso che l’atto impositivo deve avvenire nel rispetto del principio del contraddittorio di cui all’art. 24 Costituzione, tale dispo