In tema di accertamento tributario il processo verbale di verifica e di chiusura delle operazioni è richiesto solo nel caso di accesso diretto ad acquisire documentazione e non in caso di accertamento “c.d. a tavolino”. Il principio è confermato da una recente sentenza della Corte di Cassazione, che andiamo ad analizzare in questo articolo.
In tema di accertamento tributario il processo verbale di verifica e di chiusura delle operazioni è richiesto solo nel caso di accesso diretto ad acquisire documentazione e non in caso di accertamento “c.d. a tavolino”.
Il principio è contenuto nella recente sent. n. 582/2019 Cassazione, da cui emerge che il verbale è sempre necessario, anche di mera acquisizione di documentazione, in cui risultino le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente e le relative risposte.
Presupposti normativi
L’art. 12 legge n. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente) al comma 7 stabilisce il diritto del contribuente, sottoposto a verifica fiscale, a presentare all’ufficio, entro il termine di sessanta giorni, osservazioni e richieste che dovranno essere valutate dallo stesso ufficio impositore.
L’accertamento non può essere emesso, quindi, prima della scadenza di tale termine, eccezion fatta per situazioni di particolare e motivata urgenza; non è applicabile sanzione in caso di violazione, ma è prevista una forma di contraddittorio differito rispetto alla verifica ovvero un contraddittorio preventivo da svolgere subito dopo il processo verbale e prima dell’emissione dell’accertamento.
Tale disposizione costit