Dopo aver brevemente delineato il quadro normativo di riferimento, in questo intervento puntiamo la nostra attenzione sull’utilizzo del credito e sui controlli dell’Amministrazione finanziaria, alla luce dei chiarimenti offerti dall’Agenzia delle Entrate.
Come è noto, a partire dal 6 giugno u.s. è possibile in concreto l'utilizzo del credito d’imposta del 60% [1] del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole per effetto della pubblicazione della risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020, che ha istituito il codice tributo “6920” che consente alle imprese la compensazione con il modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate.
(Per approfondire..."Decreto Rilancio: credito d'imposta locazione immobili")
[Rammentiamo che il Decreto Ristori ha introdotto novità in materia. Leggi a riguardo "Decreto ristori: ampliato credito imposta affitti, cancellata seconda rata IMU, proroga modello 770"]
Quadro generale sintetico
L’art. 28 del D.L. n. 34/2020 prevede che:
«ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo».
Il credito d’imposta spetta a condizione che i «soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente».
Altre attività soggette
Sono altresì inclusi:
- le strutture alberghiere e agrituristiche, prescindendo dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente;
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (relativamente al costo sostenuto per il «canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale»).
La soglia dei ricavi o c