Dal 6 giugno 2020, con l’introduzione del codice tributo 6920, ha avuto inizio la possibilità di utilizzare in compensazione in F24 il credito d’imposta per le locazioni di immobili.
Dopo aver brevemente delineato il quadro normativo di riferimento, in questo intervento puntiamo la nostra attenzione sull’utilizzo del credito e sui controlli dell’Amministrazione finanziaria, alla luce dei chiarimenti offerti dall’Agenzia delle Entrate.
Come è noto, a partire dal 6 giugno u.s. è possibile in concreto l’utilizzo del credito d’imposta del 60% [1] del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole per effetto della pubblicazione della risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020, che ha istituito il codice tributo “6920” che consente alle imprese la compensazione con il modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate.
(Per approfondire…“Decreto Rilancio: credito d’imposta locazione immobili”)
[Rammentiamo che il Decreto Ristori ha introdotto novità in materia. Leggi a riguardo “Decreto ristori: ampliato credito imposta affitti, cancellata seconda rata IMU, proroga modello 770”]
Quadro generale sintetico
L’art. 28 del D.L. n. 34/2020 prevede che:
«ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo».
Il credito d’imposta spetta a condizione che i «soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente».
Altre attività soggette
Sono altresì inclusi:
- le strutture alberghiere e agrituristiche, prescindendo dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (relativamente al costo sostenuto per il «canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale»).
La soglia dei ricavi o compensi va determinata