E’ prorogato al 31 dicembre 2020 il termine finale di efficacia del cd. superammortamento, ovvero l’agevolazione che consente di maggiorare del 30% a fini fiscali il costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, in considerazione della situazione emergenziale COVID-19.
Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, dal titolo “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla G.U. (S.O.) n. 128, del 19 maggio 2020, meglio conosciuto come il decreto Rilancio, contiene una serie di misure finalizzate a contrastare la grave crisi economica che ha colpito il nostro Paese a seguito della citata emergenza COVID-19; tra queste misure l’articolo 50, proroga dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020, il termine finale di efficacia del cd. superammortamento.
(Per approfondire: Dal super ammortamento al credito d’imposta – prima parte >)
La normativa di riferimento ante Legge di Bilancio 2018
La legge di Stabilità 2016, aveva introdotto, per gli acquisti di “beni materiali strumentali nuovi” effettuati entro il 31 dicembre 2016, la disciplina del c.d. superammortamento, caratterizzato dalla possibilità per l’imprenditore e il lavoratore autonomo di maggiorare il costo di acquisizione del 40 per cento ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.
L’art. 1, comma da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cd. legge di Bilancio 2017, aveva previsto la proroga e il rafforzamento della disciplina relativa alla maggiorazione del costo di acquisizione di determinati beni, ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Il comma 8, dell’art. 1, della legge di Bilancio 2017 prorogava, ad eccezione di alcuni beni, la disciplina relativa al superammortamento in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 (o, al ricorrere di determinate condizioni, consegnati entro il 30 giugno 2018).
Il comma 9 e seguenti introducevano, accanto al super ammortamento, una nuova disciplina che prevedeva la possibilità, per i soli titolari di reddito d’impresa, di maggiorare il costo di acquisizione in misura rafforzata per:
- gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 (o, come sopra indicato, entro il 30 giugno 2018), che erano funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0”; si trattava di beni ad elevatissima tecnologia, interconnessi, elencati nell’allegato A, alla legge di Bilancio 2017, per i quali la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 150 per cento del costo di acquisizione (c.d. “iper ammortamento”);
- gli investimenti in determinati beni immateriali strumentali effettuati, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 (o, al ricorrere di determinate condizioni, entro il 30 giugno 2018), da soggetti che beneficiavano dell’iperammortamento; si trattava di beni come software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, elencati nell’allegato B alla legge di Bilancio 2017, precedentemente e