Contributo a fondo perduto: i controlli della Guardia di Finanza

L’Agenzia delle entrate procederà al controllo dei dati dichiarati recuperando il contributo non spettante e irrogando le connesse sanzioni.

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La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 15/E del 13 giugno 2020 ha toccato anche i temi riguardanti i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria sul contributo a fondo perduto.

In considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale, il contributo a fondo perduto viene concesso sotto condizione risolutiva.

L’Agenzia delle entrate procederà al controllo dei dati dichiarati (ai sensi degli articoli 31 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 600), recuperando il contributo non spettante, irrogando le connesse sanzioni (in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) emanando apposito atto di recupero.

Il protocollo d’intesa Agenzia Entrate – Guardia di Finanza

Inoltre, l’Agenzia delle entrate e il corpo della Guardia di finanza stipuleranno un apposito protocollo a regolare le modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni relative ai contributi erogati ai fini delle attività di polizia economico-finanziaria.

Ai fini dei controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, disciplinati da apposito protocollo d’intesa per l’attuazione di procedure semplificate sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate, dovesse emergere l’esistenza di cause ostative, l’Agenzia delle entrate procederà al recupero del contributo.

Qualora, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, il contributo sia, in tutto o in parte, non spettante, l’Agenzia delle entrate provvederà al suo recupero sulla base delle previste disposizioni normative.

Si applicano, inoltre, le previsioni di cui 316-ter del codice penale, per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, viene prevista, inoltre, l’applicazione dell’articolo 322-ter del codice penale.

Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 27, comma 16, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la notifica dell’atto di recupero del contributo non spettante avverrà, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo.

Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario.

Nelle ipotesi di attività cessate a seguito della percezione del contributo, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli, a richiesta, agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria.

In questi casi, l’eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Martedì 16 giugno 2020

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico