Emergenza covid-19 e contributo fondo perduto – circolare 15/E

Si ha diritto alla percezione dell’indennità qualora il contribuente riscontri che l’ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi di quello del mese di aprile 2019. Devono inoltre ricorrere altri requisiti…

Il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del cosiddetto decreto rilancio, il D.L. 34/2020, è sostanzialmente una agevolazione finanziaria pensata dal Governo per compensare ai contribuenti parte dei gravi effetti che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia Covid-19.

 

A chi spetta il contributo fondo perduto

Il contributo spetta esclusivamente a soggetti esercenti attività d’impresa (esempio artigiani e commercianti) e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA (anche minimi o forfettari), con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

Si ha diritto alla percezione dell’indennità qualora il contribuente riscontri che l’ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi di quello del mese di aprile 2019.  

Non devono predisporre questo conteggio i contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 1′ gennaio 2019 (percepiscono il contributo minimo).

Al fine di questo conteggio occorre considerare ad esempio tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione che cade ad aprile nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile, comprese fatture di cessione di beni ammortizzabili.

Su questa differenza si applica una percentuale (differenziata a seconda del volume ricavi/compensi 2019, vedi più sotto) e si determina così il contributo a fondo perduto.

 

 

A chi non spetta

Il contributo fondo perduto non spetta ai soggetti che erano titolari di partita IVA ma la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, ed ai lavoratori dipendenti. La circolare 15/E ha però chiarito che però avranno diritto al contributo quei contribuenti che sono dipendenti oppure pensionati ma anche titolari di partita IVA, e stesso discorso vale per i soci di società che però sono anche dipendenti.

Questo tipo di contributo non è applicabile inoltre ad alcune categorie di contribuenti interessate ad altri contributi, previsti da altri articoli della Legge: professionisti iscritti presso le Casse di previdenza obbligatoria “private” (avvocati, ingegneri, geometri, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.); professionisti titolari di partita iva iscritti alla Gestione separata, lavoratoti dello spettacolo. Queste categorie ricevono indennità diverse, che CommercialistaTelematico approfondisce con separati interventi.

 

Calcolo del contributo fondo perduto

La percentuale applicabile alla differenza di fatturato aprile2020/aprile 2019 è stabilita in relazione ai ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta 2019.

– il 20 per cento se i ricavi o compensi sono stati minori o uguali a € 400.000;

– il 15 per cento se i ricavi sono stati superiori a € 400.000 e minori o uguali a € 1.000.000;

– il 10 per cento se i ricavi sono stati superiori a € 1.000.000 e minori o uguali a € 5.000.000.

 

Il contributo minimo

Il contributo minimo è pari a € 1.000 per le persone fisiche e € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

Contabilmente

Sul piano contabile il contributo a fondo perduto costituisce un contributo in conto esercizio da rilevare nella voce A5 del conto economico del cosiddetto bilancio CEE dell’anno 2020 e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte IRPEF-IRES-IRAP, non viene quindi tassato. Naturalmente non deve essere nemmeno fatturato.

 

La richiesta

Per ottenere il contributo occorre presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate, con l’indicazione della sussistenza di tutti i requisiti.

Da oggi pomeriggio 15/6/2020 è possibile presentare la richiesta, fino al 13/8/2020. Precisiamo che non si tratta di un “click-day”, ci sono 60 giorni di tempo per presentare il modulo, vedi approfondimento, modulo e istruzioni->

L’Agenzia delle entrate erogherà il contributo mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

L’Agenzia delle entrate in data 13/6/2020 ha emanato la circolare n. 15/E  per chiarire alcuni aspetti legati a questa indennità.

 

Si veda anche: Contributo a fondo perduto nel Decreto Rilancio

 

15 giugno 2020

CommercialistaTelematico