È configurabile il concorso fra bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 3 giugno 2020

In caso di fallimento, l'impreditore fallito rischia sia il reato di bancarotta fraudolenta che quello di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (se ne ricorrono i presupposti)?
Una recente sentenza di Cassazione analizza il rapporto fra i reati fallimentari e quelli tributari.

concorso bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolentaE’ configurabile il concorso tra la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e la bancarotta fraudolenta patrimoniale, poiché le norme incriminatrici configurano una ipotesi di specialità bilaterale, non regolando, altresì, la stessa materia, dato che la fattispecie fiscale sanziona condotte che pregiudicano la riscossione coattiva, mentre la fattispecie fallimentare tutela l’interesse del ceto creditorio di massa al soddisfacimento dei propri singoli diritti.

Sono queste sostanzialmente le conclusioni raggiunte dalla Terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9380 del 9 marzo 2020.

 

Concorso fra bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta: il fatto 

Il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame presentata congiuntamente da C.M. e C.S. nei confronti del decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, con cui, ritenendo sussistenti indizi della realizzazione dei reati di bancarotta fraudolenta e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, era stato disposto il sequestro diretto dei beni trasferiti da una S.r.l. ad altra società e anche per equivalente dei beni dei richiedenti, in relazione al reato di cui all’art.11, del D.Lgs. n. 74 del 2000.

Avverso tale ordinanza gli indagati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, contestando la sussistenza del presupposto per poter disporre la confisca per equivalente dei loro beni, presupposto che pacificamente è costituito dalla impossibilità di procedere al sequestro in via diretta del profitto del reato.

Ad avviso dei ricorrenti la circostanza che tale profitto (costituito dai beni oggetto delle distrazioni, compiute mediante la conclusione di negozi simulati a scopo fraudolento, idonei anche a sottrarli all'adempimento delle obbligazioni tributarie) sia già stato sottoposto a sequestro in relazione al reato di bancarotta fraudolenta non escluderebbe la possibilità di eseguire il sequestro in via diretta sui medesimi beni anche in relazione al reato tributario di sottrazione fraudolenta di cui all’art.11, del D.Lgs. n. 74 del 2000, sia perchè i beni oggetto delle distrazioni e del