Il contribuente può impugnare il diniego antielusivo anche se tale atto non rientra tra quelli espressamente elencati nella norma di Legge.
Il contribuente può impugnare il diniego antielusivo anche se tale atto non rientra tra quelli elencati dall’art. 19 del d.lgs n. 546/1992, atteso che tale elenco può essere interpretato in modo estensivo.
Tale provvedimento, infatti, incide anche nell’immediato sulla sfera giuridica del contribuente il quale ha l’interesse a richiedere il controllo del giudice sulla legittimità dell’atto (Cassazione n. 425/2020).
Impugnabilità del diniego antielusivo: la vicenda
La società contribuente, esercente l’attività di gestione e locazione di posti barca presentava, a fini cautelativi, istanza di interpello disapplicativo ex art. 30 legge n. 724/1994, atteso che la stessa aveva introitato minori ricavi a seguito della locazione di uno solo dei due posti barca in precedenza stipulati; l’ufficio riteneva tale richiesta inammissibile.
La CTP accoglieva il ricorso della società mentre la Commissione tributaria di appello lo respingeva ritenendo il ricorso improcedibile, attesa la non impugnabilità dell’esito dell’interpello non ricompreso nell’elenco di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 546/92.
Avverso tale decisione la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
La normativa
L’interpello ordinario secondo la definizione contenuta nell’art. 11 del c.d. Statuto del contribuente (legge n. 212/2000) rappresenta una specifica istanza, con cui viene richiesto un parere circa l’interpretazione di una norma tributaria applicabile a un s