La Cassazione interviene sul reato di occultamento e omessa tenuta della contabilità prendendo in esame una società che, in virtù di controlli incrociati, risultava aver intrattenuto rapporti commerciali con altre imprese, a fronte dei quali però non era stata rinvenuta alcuna documentazione.
Quali le conclusioni alle quali si perviene?
Differenza tra occultamento e omessa tenuta contabilità: la sentenza n. 12858/2020
La Cassazione è intervenuta recentemente confermando che, a seguito di un controllo incrociato, era stato possibile accertare che una società aveva intrattenuto dei rapporti commerciali con altre imprese, circostanza che si evinceva dal fatto che presso queste ultime era stato possibile rinvenire atti emessi dalla stessa società o a questa indirizzati.
Constatato – però – che non era stato possibile rinvenire alcun tipo di documentazione presso tale società, era scattata la denuncia per occultamento/distruzione della contabilità a carico del rappresentante legale ex art. 10 D. Lgs n. 74/2000.
Se, in primo grado, il tribunale, a seguito del giudizio abbreviato, aveva assolto il rappresentante per insussistenza del fatto, la Corte d’appello – in accoglimento dell’impugnazione proposta dal Procuratore generale – aveva riformato la sentenza, posto che “il Tribunale aveva errato nel ritenere non sussistente il reato contestato sulla sola base della riferita mancata istituzione delle scritture contabili da parte del prevenuto”, dal momento che risultava sufficiente ad integrare il reato “la mancata conservazione ovvero la distruzione della documentazione contabile inviata alla impresa gestita dall’imputato da parte di chi aveva avuto rapporti commerciali con il medesimo”.
Seguiva ricorso per Cassazione da parte del rappresentante legale della società, che veniva però dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali.
Secondo l’organo di nomofilachia, è senz’altro vero che rappresentano due condotte diverse – da un lato – la distruzione o l’occultamento delle scritture contabili di cui sia obbligatoria la conservazione e – dall’altro – l’omessa istituzione e tenuta delle scritture stesse.
[Per approfondire…”Occultamento scritture contabili: legittimo il sequestro preventivo“]
Ma è altrettanto vero che integra la condotta del reato contestato “anche la omessa conservazione in copia delle fatture emesse dal soggetto agente e successivamente inviate, a documentazione della prestazione effettuate, al beneficiario della prestazione stessa (in tal senso, ad esempio: Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 settembre 2018, n. 41683), ovvero delle fatture, cosiddette passive, ricevute in relazione ad una prestazione erogata dall’emittente nei confronti del ricevente (così, sempre a titolo esemplificativo: Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 aprile 2015, n. 15236) o comunque di tutta la restante documentazione, di cui si debba ritenere l’avvenuta emissione o l’acquisita disponibilità da parte dell’agente, che sia comunque idonea a permettere la ricostruzione della sua situazione reddituale e della quale abbia l’obbligo di conse