Fallimento e distruzione contabilità: delitto di bancarotta fraudolenta

Per la Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso, la distruzione di tutte le fatture emesse e ricevute in sette anni da parte dell’imputato, precludendo la ricostruzione dell’attività del fallito, implica che l’imputato sia riconosciuto colpevole di delitto di bancarotta fraudolenta documentale

delitto di bancarotta fraudolentaPer la sezione penale della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso dell’imprenditore, “La deliberata distruzione di tutte le fatture, passive ed attive emesse o ricevute nel corso di ben sette anni (e dei relativi registri), da parte dell’imputato, ha infatti precluso al curatore ogni possibile ricostruzione dell’attività concreta della fallita.

E ciò costituisce un evidente pregiudizio dei creditori, non consentendo a costoro di verificare se i beni della fallita siano ancora nella sua disponibilità, se esistano crediti da recuperare, se si possa dar luogo ad azioni revocatorie o ad azioni di responsabilità degli amministratori, si legge nella sentenza recentemente depositata, nella quale i giudici hanno anche evidenziato che il comportamento dell’imputato era stato «assunto nell’evidente consapevolezza e volontà di pervenire ad un tale risultato, posto che altrimenti avrebbe conservato i suddetti documenti contabili”.

Antonino Pernice

14 settembre 2018

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CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE – SENTENZA N.13817 DEL 23/03/2018

Ritenuto in fatto

1 – Con sentenza del 28 settembre 2016, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Marsala che aveva ritenuto Z.A. colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta documentale ascrittagli, per avere, quale titolare della ditta “(..)”, dichiarata fallita il 14 novembre 2005, sottratto o distrutto le scritture contabili necessarie per la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della medesima, ed in particolare aveva sottratto o distrutto le fatture di acquisto e vendita, emesse e ricevute, dal 1995 al 2005 e i registri delle medesime dal 1997 al 2003 (i registri relativi agli anni 2004 e 2005 esistevano ma non recavano alcuna scritturazione).

La Corte palermitana, in risposta alla censura della difesa in ordine all’assenza del dolo ed alla configurabilità del diverso delitto di bancarotta semplice (l’ipotesi prevista dalla L. Fall., art. 217, comma 2), confermava la configurabilità del dolo della bancarotta documentale fraudolenta in considerazione del fatto che la sottrazione di tutte le fatture, per ben sette annualità, rivelava come l’imputato avesse inteso rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio sociale, a sicuro danno dei creditori della ditta.

Nè avevano rilievo le ragioni che avevano condotto all’assoluzione del prevenuto per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, posto che le stesse erano derivate dalla obsolescenza di alcuni beni, e, quindi, dal loro inesistente rilievo economico, e dalla concessione in affitto di altri.

2 – Propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla mancata derubricazione della condotta consumata dallo Z. nel paradigma della bancarotta semplice.

Il reato di bancarotta fraudolenta documentale necessita, infatti, del dolo specifico, della volontà di recar danno ai creditori. Volontà che, nel caso di specie, non sussisteva posto che non si era verificata alcuna condotta distrattiva, che la ditta aveva adottato il regime della contabilità semplificata e che le scritture contabili erano state consegnate alla curatela.

Considerato in diritto

Il ricorso proposto nell’interesse di Z.A. non merita accoglimento.

1 – Con la sentenza impugnata, il prevenuto è stato ritenuto colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per avere sottratto o distrutto le scritture ed i documenti contabili, ed in particolare le fatture di acquisto e di vendita degli anni dal 1997 al 2005 e ed i relativi registri.

La difesa non contesta la materialità del fatto ma afferma che ciò non sia dipeso dalla volontà di sottrarre ai creditori beni rientranti nel patrimonio sociale così da non configurare, la condotta dell’imputato, il delitto previsto dalla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, ma il meno grave reato punito dal successivo art. 217, comma 2, L. Fall..

Deve, però, ricordarsi che il delitto di bancarotta fraudolenta documentale contestato allo Z. è quello previsto dalla prima parte del numero citato -, per avere egli sottratto o distrutto i libri e gli altri documenti contabili, ed in particolare tutte le fatture di acquisto e vendita – che richiede il dolo specifico, che consiste nello scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

Vero è che, come sostiene la difesa, la prova più convincente di tale intento è la contemporanea distrazione di beni appartenenti al patrimonio della ditta o della società fallita, che la sottrazione o la distruzione della documentazione è solitamente finalizzata ad occultare, ma è altrettanto vero che ciò non esaurisce e non può esaurire le ipotesi in cui il fallito o l’amministratore di società dichiarate insolventi agisca per un proprio o un altrui profitto o a danno dei creditori.

Una di queste ipotesi è, senza dubbio, concretata dalla condotta oggi ascritta al ricorrente, perchè essa ha comportato la totale impossibilità di ricostruire il patrimonio della ditta del prevenuto.

La deliberata distruzione di tutte le fatture, passive ed attive emesse o ricevute nel corso di ben sette anni (e dei relativi registri), da parte dell’imputato, ha infatti precluso al curatore ogni possibile ricostruzione dell’attività concreta della fallita. E ciò costituisce un evidente pregiudizio dei creditori, non consentendo a costoro di verificare se i beni della fallita siano ancora nella sua disponibilità, se esistano crediti da recuperare, se si possa dar luogo ad azioni revocatorie o ad azioni di responsabilità degli amministratori.

Una scelta che l’imputato ha assunto nell’evidente consapevolezza e volontà di pervenire a tale risultato, posto che altrimenti avrebbe conservato i suddetti documenti contabili.

Una condotta, peraltro, che porta ad effetti identici rispetto a quelli già previsti dalla medesima norma laddove prevede la punibilità, sempre a titolo di bancarotta fraudolenta documentale, della tenuta delle scritture in modo, appunto, da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, e, quindi, già ritenuti di rilievo penale per il pregiudizio che ne deriva ai creditori.

Ne deriva che la sentenza impugnata, nel confermare la configurabilità della sola ipotesi delittuosa prevista dalla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, ha fatto corretta applicazione di tali norme.

Peraltro deve aggiungersi che la sottrazione delle fatture non avrebbe comunque comportato la violazione della L. Fall., art. 217, comma 2, posto che le stesse non costituiscono quei libri e scritture contabili la cui mancata, o irregolare o incompleta, tenuta concreta tale delitto (Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, Rossi, Rv. 265508).

3 – Al rigetto del ricorso (proposto dall’imprenditore) segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.