Bancarotta fraudolenta per distrazione per fatti anteriori alla dichiarazione di fallimento

Quali fatti e atti compiuti dal fallito rilevano in caso di bancarotta fraudolenta per distrazione? Il reato copre solo quanto avvenuto dopo la dichiarazione di insolvenza o anche in tempi precedenti?

Il legislatore al fine di tutelare l’interesse dei creditori all’integrità del capitale sociale ha previsto una specifica figura di reato diretta a sanzionare le condotte che ne riducano l’ammontare: si tratta del reato di bancarotta fraudolenta che punisce coloro che distraggano o che comunque pongano in essere condotte fraudolente aventi ad oggetto il capitale sociale in pregiudizio dei creditori. Oggi puntiamo il mouse sulla bancarotta fraudolenta per distrazione.

La normativa vigente tuttavia non specifica quale sia il limite temporale che determina punibilità di un fatto. Manca infatti nella norma incriminatrice qualsiasi indicazione circa la rilevanza penale di condotte poste in essere prima della dichiarazione di fallimento.

La questione assume una rilevanza pratica di non poco conto. Infatti anche nel caso in cui i fatti distrattivi posti in essere successivamente alla dichiarazione di fallimento siano di per sé soli idonei a configurare il reato non bisogna dimenticare come quelli posti in essere in data antecedente alla data di emissione del provvedimento giudiziario se considerati punibili determinano in ogni caso un aggravamento del trattamento sanzionatorio.

 

Un caso dalla Cassazione: bancarotta fraudolenta per distrazione

bancarotta fraudolenta per distrazioneLa questione è stata decisa di recente da parte della Corte di Cassazione con la sentenza n. 40877 depositata il giorno 7 Novembre 2024.

Il caso di specie trae origine dalla sentenza emessa da parte della Corte di Appello di Caltanissetta nei confronti dell’imputato per il reato di Bancarotta fraudolenta per distrazione.

Nel corso del procedimento di merito infatti erano stati accertati numerosi episodi distrattivi aventi ad oggetto beni facenti parte del compendio aziendale, che ne avevano determinato la riduzione.

Ricorreva pertanto il difensore dell’imputato deducendo in apposito motivo di ricorso l’assenza di responsabilità in capo al suo assistito.

Tra i motivi dedotti nella tesi difensiva rientrava anzitutto l’assenza dell’elemento oggettivo non potendosi considerare i fatti posti in essere da parte dell’imputato quale episodi distrattivi ricompresi tra quelli idonei a generare la responsabilità penale. Il procedimento dopo avere compiuto il proprio corso veniva deciso dagli ermellini con il provvedimento qui in commento.

 

La rilevanza dei fatti avvenuti prima della dichiarazione di fallimento

La questione della rilevanza penale degli atti posti in essere in data antecedente alla dichiarazione di fallimento trae origine dall’assenza nel testo legislativo di precise indicazioni sul punto.

La disposizione infatti non precisa la rilevanza del provvedimento tramite il quale si conclude il procedimento giudiziario avente ad oggetto la dichiarazione di insolvenza.

La questione pertanto non potrà che essere risolta da parte dell’interprete in sede di applicazione giudiziaria della disposizione penale.

L’indirizzo diffuso nella giurisprudenza ed oggetto di una decisione delle Sezioni Unite ( S.U, sentenza 22474 dep. 31/7/ 2016) presenta un carattere rigoroso e comunque favorevole all’estensione degli effetti penali della disposizione incriminatrice.

Secondo i giudici della Corte di cassazione tutti i fatti distrazione debbono essere considerati punibili indipendentemente dalla loro collocazione temporale.

Nessun rilievo avrà infatti la circostanza che essi siano stati posti in essere antecedentemente alla dichiarazione di fallimento.

 

La ratio della norma

Le conclusioni dei giudici della Corte di cassazione si fondano su di una considerazione circa la funzione svolta dal reato di bancarotta fraudolenta nell’ordinamento.

L’incriminazione infatti assume il compito di reprimere condotte che diminuiscono la consistenza del capitale sociale così da ridurre le garanzie per i creditori, qualora si ritenessero esenti dalla sanzione penale eventuali fatti distrattivi posti in essere in data antecedente alla dichiarazione di fallimento si ridurrebbe in maniera del tutto ingiustificata ed irrazionale l’ambito operativo della disposizione penale che non potrebbe trovare applicazione a fatti dotati del medesimo disvalore e potenzialità lesiva ma realizzati in un contesto giuridico di tipo diverso.

NdR. Ricordiamo che la bancarotta fraudolenta si può provare anche oralmente

 

Andrea Magagnoli

Lunedì 9 Dicembre 2024