Sconvolte le fonti del diritto: il contenzioso durante l'emergenza Covid-19

Disposizioni sull’attività di contenzioso degli enti impositori nel periodo di emergenza Covid-19: “in claris non fit interpretatio” o meri errori materiali da sanare in sede di conversione?

fonti diritto contenzioso covidFonti del diritto: premessa su contenzioso durante l’emergenza da Covid-19

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2019 n. 10/E– recante primi chiarimenti in tema di rinvio delle udienze e dei termini processuali in materia tributaria conseguenti alla emergenza epidemiologica COVID-19, così come disposto dal D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) e dal D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità Imprese) – opera una “correzione” ad un probabile errore materiale contenuto nell’art. 29, comma 3, del D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità Imprese) in relazione all’attività di contenzioso degli enti impositori, destando dubbi e perplessità in un contesto già di per sé caotico e confusionario.

E invero, mentre l’art. 67 del “Decreto Cura Italia” ha disposto la sospensione dei termini delle attività di accertamento, di controllo, di riscossione e di contenzioso fino al 31 maggio 2020, successivamente, l’art. 29, comma 3, del “Decreto Liquidità Imprese” ha prorogato – solo per l’attività del contenzioso degli enti impositori – il suddetto termine al 31 luglio 2020 (per via del rimando effettuato all’art. 73 del Decreto Cura Italia).

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, con la recente Circolare n. 10/E del 16 aprile 2020, inserendo una propria nota di redazione, ha ritenuto che per l’attività del contenzioso degli enti impositori il termine finale di sospensione sia da intendersi all’11 maggio 2020 e non, invece, al 31 luglio 2020, in quanto, secondo l’Agenzia, il rimando normativo operato dal citato articolo 29 “Decreto Liquidità alle Imprese” non deve riferirsi all’art. 73 bensì all’art. 83, comma 2, del “Decreto Cura Italia”, e tanto al fine di non creare distinzioni tra le parti del processo tributario.

 

I riferimenti normativi

Al fine di comprendere appieno la questione, occorre analizzare i riferimenti normativi di cui agli artt. 67, comma 1, e 73, comma 1, del “Decreto Cura Italia” e all’art. 29, comma 3, del “Decreto Liquidità alle Imprese”.

In particolare, l’art. 67, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) ha disposto che:

<<Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. (…)>>.

Sul punto sono intervenuti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 di cui si parlerà nel prosieguo (v. par. 3).

In seguito, l’art. 29, comma 3, decreto-legge dell’08 aprile 2020 n. 23, (c.d. “Decreto Liquidità Imprese”), intervenendo sul citato art. 67, comma 1, così ha disposto:

<<(…). 3. In deroga al termine fissato dall’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga del termine di cui all’articolo 73, comma 1, si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori>>.

………

 

A cura di Avv. Maurizio Villani e Avv. Antonella Villani

Lunedì 27 aprile 2020

 

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