Ritenute appalti e sospensione dei versamenti disposta dal D.L. Cura Italia: è necessario o no che l’appaltante acquisisca informazioni sulla posizione soggettiva dell’appaltatore?
Sospensioni delle ritenute sugli appalti: i dubbi dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità
Le disposizioni dei decreti cosiddetti “Cura Italia” e “Liquidità” varati in materia di sospensioni dei versamenti delle ritenute di sostituto di imposta che si sono succedute le scorse settimane per attenuare la difficile posizione finanziaria dei contribuenti interessati dalla serrata epidemiologica del COVID-19, lascia sul piano operativo delle incertezze per quanto riguarda l’effettiva condotta da seguire, da parte degli appaltanti, in ordine alla sospensione del monitoraggio dei versamenti delle ritenute relative ai compensi degli addetti all’esecuzione delle opere in appalto.
Come noto, in base a quanto previsto dall’articolo 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall’articolo 4, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, i committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, hanno, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute “trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle impr