La holding deve generalmente confrontarsi con la disciplina delle società di comodo. Ovviamente, è appena il caso di sottolineare che non si tratta di una normativa scritta apposta per le società che detengono partecipazioni, in quanto la stessa presenta un ambito applicativo generalizzato.
Tuttavia le holding e le immobiliari sono quelle categorie che, non conseguendo talora un ammontare di ricavi significativo e costante, più di altre devono confrontarsi con gli effetti “sgradevoli” di queste previsioni.
Esistono ad ogni buon conto delle esimenti per escludere l’applicazione della disciplina, che devono essere valutate nel caso della holding.
Una di queste è relativa anche alla situazione di emergenza a causa del coronavirus.
Holding e disciplina delle società di comodo: premessa
Nel cammino della conversione del D.L. 18/2010 ha fatto capolino un nuovo art. 71-quater che contempla una disposizione che prevede, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, la non applicazione alle holding delle norme dettate in materia di società di comodo, di cui all’art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le norme relative alle società in perdita sistematica, di cui all’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
La norma è stata successivamente espunta nel cammino del decreto verso la conversione.
Nel presente intervento esamineremo la disciplina delle società di comodo declinate alle holding svolgendo anche qualche riflessione sul recente emendamento poi evaporato.
Come noto, la disciplina delle società di comodo si declina con 2 modalità. Innanzitutto vi è la normativa che potremmo definire storica relativa alle società con ricavi insufficienti (art. 30 L. 24/1994).
Più recentemente è stata introdotta la versione della disciplina legata alle perdite sistemiche (D.L. 138/2011).
Disciplina delle società di comodo: le cause di esclusione
Innanzitutto esaminiamo le cause di esclusione possibili dalla disciplina delle società di comodo.
Va da subito segnalato come il verificarsi di una di queste situazioni esclude di default la disciplina delle società di comodo, sia per quanto concerne la versione dei ricavi insufficienti, sia per quanto riguarda la questione delle perdite sistemiche.
La successiva tabella n. 1, ripresa dalle istruzioni del modello Redditi società di capitali 2020 per il 2019 propone le 12 casistiche possibili.
Tabella n. 1 – le cause di esclusione
1 |
per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali; |
2 |
per i soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta; |
3 |
per le società in amministrazione controllata o straordinaria; |
4 |
per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente; |
5 |
per le società esercenti pubblici servizi di trasporto; |
6 |
per le società con un numero di soci non inferiore a 50; |
7 |
per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità; |
8 |
per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; |
9 |
per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; |
10 |
per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale; |
11 |
per le società ed enti che applicano gli ISA per il periodo di imposta 2019 e conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 12 dall’art. 9 bis del DL 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l’accesso al beneficio premiale previsto dal comma 11, lett. c) del citato articolo 9 bis |
12 |
per le società consortili. |
Tra le varie ipotesi abbiamo evidenziato in giallo la numero 2, ossia il caso del primo esercizio di attività.
Senza ombra di dubbio la holding è esclusa nel primo esercizio.
Le altre ipotesi sono tendenzialmente o molto particolati in quanto legate ad una situazione di dissesto oppure perché difficilmente realizzabili.
L’ipotesi n. 6, ad esempio, esclude le holding che hanno avuto 10 dipendenti nel biennio precedente.
Una holding di famiglia, quand’anche offra dei servizi alle controllate all’interno del gruppo, difficilmente avrà uno stuolo di dipendenti così corposo.
Anche il punto 9 non è di agevole realizzazione in quanto il valore della produzione, nel caso della holding pura o quasi, difficilmente supera l’attivo dello stato patrimoniale.
Facciamo qualche considerazione, infine, sulla casistica n. 11, ossia sul voto ai fini ISA.
Il problema è che le holding spesso non hanno gli ISA.
I codici tipicamente utilizzabili per le holding sono:
- codice 64.20.00;
- codice 70.10.00.
Il codice (64.20.00) rientra nella sezione K, che include le attività di intermediazione finanziaria (assicurazioni, riassicurazioni, fondi pensione), comprese le attività ausiliarie.
Le holding incluse in questa categoria “non forniscono altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, ossia esse non amministrano o gestiscono altre unità”[1].
Sono sostanzialmente holding “statiche”.
Per il codice in oggetto non è stato elaborato alcun ISA.
Il codice (70.10.00) appartiene al più ampio codice 70 (attività di consulenza e di assistenza ad imprese e ad altre organizzazioni in materia gestionale ed attività di direzione aziendale).
Tali holding sono in genere definite “operative” o “dinamiche”.
In questi casi ci aspettiamo attività di consulenza. Il codice è soggetto agli ISA.
Possiamo quindi concludere la prima parte della nostra analisi segnalando come le ipotesi di esclusione dalla disciplina della società di comodo che può interessare la holding sono marginali e, sostanzialmente, si risolvono nella ipotesi della esclusione relativa al primo esercizio di attività.
Le cause di disapplicazione dalla disciplina delle società di comodo
Passiamo ora ad esaminare le cause di disapplicazione.
La differenza significativa rispetto all’ipotesi della esclusione attiene al fatto che, mentre la causa di esclusione chiude in toto il tema delle società di comodo, la causa di disapplicazione opera solo in relazione alla parte storica della disciplina, ossia a quella connessa ai ricavi insufficienti.
Rimane, invece, aperta la questione delle perdite sistemiche.
Quindi, esaminando le ipotesi di disapplicazione, dobbiamo valutare che, anche incontrando una casistica applicabile, dobbiamo essere consapevoli che la società potrebbe comunque rimanere di comodo per via della questione delle perdite sistemiche.
Proponiamo nella successiva tabella le diverse casistiche per commentare poi.
Tabella n. 2 – le cause di disapplicazione
Cod. |
Provv. 14.2.2008 |
Casistica |
2 |
ipotesi di cui alla lett. b), come sostituita dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia entrate 11.6.2012 |
trattasi, in particolare, delle società assoggetta |