Certificazione Unica 2020: termini di consegna e trasmissione telematica

E’ prorogato al 30 aprile, per l’anno 2020, il termine per la consegna agli interessati delle Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
Inoltre l’articolo prevede che, per l’anno 2020, non si applichi la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche all’Agenzia delle entrate, purché la trasmissione avvenga entro il 30 aprile.

certificazione unica 2020 prorogaIl cd. decreto “Liquidità”, veicolato nel decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 , dal titolo “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94, dell’8 aprile 2020, tra le diverse misura contenute finalizzate a fronteggiare l’emergenza da COVID-19, contiene all’art. 22, novità in merito alla Certificazione Unica 2020.

 

Consegna della certificazione prorogata

E’ disposto, dal decreto “Liquidità”, per l’anno 2020, la proroga al 30 aprile (dal 16 marzo) del termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 4, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322 del 1998.

 

Motivazioni della proroga

Le motivazioni della proroga sono da ricercare, secondo le intenzioni dell’esecutivo di Governo, nella necessità di consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi.

L’articolo 4, del D.P.R. n. 322 del 1988 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto) prevede, al comma 1, che i soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti.

Ai sensi del comma 6-ter, i sostituti d’imposta rilasciano un’apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l’ammontare complessivo delle dette somme e valori, l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica.

La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalità di attuazione.

La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.

Ai sensi del comma 6-quater, tali certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

 

La tardiva trasmissione della certificazione unica 2020 è senza sanzione

L’art. 22, comma 2, del decreto “Liquidità” dispone che, per l’anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all’articolo 4, comma 6- quinquies, del D.P.R. n. 322 del 1998, non si applica se le certificazioni uniche sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile.

Il citato articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322 del 1988 prevede che le certificazioni uniche sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli incaricati, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.

L’esecutivo di Governo ha precisato, nell’illustrare la disposizione in commento, che resta fermo che la trasmissione in via telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1, del decreto legislativo n. 175 del 2014, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

 

I chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la circolare dell’Agenzia delle entrate 9/E del 13 aprile 2020, dal titolo “Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, ha operato un coordinamento con i chiarimenti già contenuti nei precedenti documenti di prassi.

Con riferimento alla certificazione unica 2020, ha fornito la risposta che di seguito si illustra.

 

Termine per la trasmissione telematica delle CU su redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata

 
Domanda

Si chiede conferma che il termine per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata è il 31 ottobre 2020?

 

Risposta

Il comma 6-quinquies, dell’articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 prevede, tra l’altro, che la trasmissione in via telematica delle Certificazioni Uniche, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ovvero entro il 31 ottobre.

Considerato che l’articolo 22 in esame fa esplicito riferimento al solo comma 6- quater dell’articolo 4 citato, il termine per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata è confermato al 31 ottobre 2020 (ovvero 2 novembre 2020).

Invero una diversa interpretazione, nel qual caso più restrittiva, contrasterebbe con la ratio dell’intero provvedimento legislativo volto ad agevolare gli adempimenti dei contribuenti.

Pertanto, il termine ultimo per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle certificazioni di cui all’articolo 4, comma 6-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 – contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata – può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ordinariamente fissato al 31 ottobre di ciascun anno e, per il 2020, prorogato a lunedì 2 novembre 2020, essendo il giorno 31 ottobre sabato (cfr. articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322).

 

A cura di Federico Gavioli

Martedì 28 aprile 2020