Attraverso la liquidazione IVA di gruppo, i soggetti passivi dell’imposta possono compensare crediti e debiti IVA in un contesto intersoggettivo, composto di più società diverse.
L’istituto si differenzia da quello del gruppo IVA, che permette di considerare come un unico soggetto passivo IVA le entità, stabilite nel territorio dello Stato, che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.
Nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo, una società di capitali non residente può assumere il ruolo di controllante, anche se non effettua operazioni rilevanti ai fini IVA nel territorio italiano.
Esaminiamo il parere dell’Agenzia Entrate
La questione circa l’IVA di gruppo in oggetto è stata esaminata nella risposta ad interpello n. 536 del 24.12.2019, di seguito ripresa e analizzata previa breve ricostruzione dei presupposti di accesso e delle modalità di esercizio dell’istituto in esame.
IVA di gruppo: aspetti generali
Il decreto attuativo in materia di liquidazione IVA di gruppo:
- definisce “controllate” le società con forma giuridica commerciale “nazionale” (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a., s.n.c. e s.a.s.) le cui azioni o quote sono possedute per più del 50% (senza considerare le azioni prive del diritto di voto), almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente, dall’ente o società controllante o da un’altra società da questi controllata;
- prevede che le società controllanti a propria volta controllate da un’altra società possano accedere alla liquidazione IVA di gruppo solo se la società che le controlla vi rinuncia.
In sostanza, secondo la normativa di riferimento, specifici decreti ministeriali possono prevedere che i versamenti IVA periodici ed annuali siano eseguiti per l’ammontare complessivamente dovuto “dall’ente o società commerciale controllante e dagli enti o società commerciali controllati, al netto delle eccedenze detraibili”.
A tale fine, l’ente o società controllante deve comunicare all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione con la dichiarazione IVA presentata nell’anno solare a decorrere dal quale si esercita l’opzione stessa.
Il meccanismo di funzionamento del regime comporta:
- la perdita da parte delle società controllate della disponibilità dei propri saldi IVA e il trasferimento dei relativi crediti e debiti d’imposta alla società controllante;
- da parte di quest’ultima (capofila), la compensazione, con operazione algebrica, dei saldi a credito o a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche e dalle dichiarazioni annuali proprie.
Compensando le posizioni IVA pos